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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 34/2014, ha chiarito che il requisito dell’”incremento occupazionale netto” - in caso di concessione di benefici previsti dalla legislazione italiana - va verificato tenendo conto dell’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi e non della forza lavoro “stimata” al momento dell’assunzione. Ne deriva che i benefici potranno essere fruiti esclusivamente in due casi:
- sin dal momento dell’assunzione, qualora dal calcolo stimato della forza occupazionale dei 12 mesi successivi emerga un incremento, salvo verificare la legittimità del beneficio al termine del periodo stesso;
- al termine dei 12 mesi qualora il datore di lavoro verificasse, solo in quel momento, l’incremento occupazionale effettivo.
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