L’INPS, con il Messaggio n. 728 del 30 gennaio 2015, ha fornito utili chiarimenti in merito all’erogazione dell’indennità di frequenza. In particolare, è stato precisato che per averne diritto il minore iscritto alla scuola primaria o secondaria di primo e secondo grado deve aver frequentato almeno i 3/4 dell’orario scolastico annuale stabilito per legge (art. 11 del D.Lgs 19 febbraio 2004, n. 59).
Attenzione: Nel caso di frequenza di asili nido o scuole per l’infanzia, dovrà essere presentata annualmente anche un’autodichiarazione di frequenza, in caso di strutture pubbliche, ovvero di un certificato di frequenza rilasciato dalla scuola stessa in caso di strutture private. Analogo obbligo spetta
per coloro che intendono proseguire il percorso scolastico dai 16 ai 18 anni, successivamente quindi alla conclusione del periodo di assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Utili precisazioni arrivano anche sul fronte della decorrenza della prestazione economica, la quale verrà erogata dall’INPS nel periodo “ottobre-giugno”. Diverso è il discorso per i minori che frequentino scuole professionali per un periodo non sovrapponibile con il normale calendario scolastico (es. gennaionovembre); in tali casi, l’indennità va corrisposta per tutta la durata del corso, comprensiva di eventuali periodi estivi, se frequentati, previa certificazione rilasciata dalla scuola.
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Indennità di frequenza. Chiarimenti INPS (161 kB)
Indennità di frequenza. Chiarimenti INPS - Lavoro & Previdenza N. 33-2015
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