Premessa – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 4/2014, ha precisato che sussiste il diritto all’indennità di maternità (art. 70 del D.Lgs. n. 151/2001) esclusivamente per i periodi di sospensione della formazione per la maternità, di due mesi prima e tre mesi dopo il parto, eccedenti il limite temporale di un anno stabilito dalle disposizioni speciali di settore.
Il quesito – L’ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e Odontoiatri) ha chiesto ulteriori delucidazioni in merito alla corretta interpretazione degli artt. 70 e 71, D.Lgs. n. 151/2001, nell’ipotesi di maternità dei medici partecipanti ai corsi di formazione presso le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia. In particolare, il quesito riguarda le partecipanti ai corsi di formazione specialistica per le quali trova applicazione la disciplina di settore sancita dagli artt. 34-46, D.Lgs. n. 368/1999, in forza della quale viene disposta la sospensione del periodo di formazione, nonché la corresponsione della parte fissa del trattamento economico per un periodo di dodici mesi nell’ipotesi, tra le altre, di impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni consecutivi per gravidanza. In sostanza, si chiede come debba essere interpretata tale previsione alla luce della legislazione a tutela della maternità di cui al D.Lgs. n. 151/2001.
Formazione dei medici specialisti – Per rispondere al quesito posto, il Ministero del Lavoro fa riferimento alle norme afferenti alla formazione dei medici specialisti. L’art. 34, comma 1, D.Lgs. n. 368/1999 stabilisce al riguardo che “la formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia [...] si svolge a tempo pieno”. I successivi artt. 37 e 40 del Decreto dispongono, infatti, che “all’atto dell’iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione specialistica finalizzato esclusivamente all’acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista” e che “l’impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno”.
Sospensione della formazione - Inoltre, durante la sospensione della formazione al medico spetta esclusivamente la parte fissa del trattamento economico “limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso”. Di conseguenza, qualora la lavoratrice medico specialista in formazione abbia già fruito della predetta tutela, ad esempio per precedente gravidanza o malattia, si potrebbe verificare la mancata copertura dell’intero periodo garantito ex art. 70, D.Lgs. n. 151/2001, ovvero i due mesi antecedenti il parto e i tre mesi successivi, per un totale complessivo di cinque mensilità.
Risposta del MLPS – Alla luce di quanto affermato il Ministero del Lavoro ritiene che, limitatamente ai periodi non contemplati dalla disciplina speciale ex D.Lgs. n. 368/1999, possano trovare applicazione le tutele di cui al D.Lgs. n. 151/2001, nel rispetto del principio di incumulabilità dei trattamenti previdenziali. Tale principio, in particolare, stabilisce che l’erogazione dell’indennità di maternità da parte dell’Ente previdenziale di categoria risulta ammissibile esclusivamente laddove la medesima lavoratrice non percepisca altra indennità di maternità in qualità di lavoratrice dipendente o autonoma ovvero imprenditrice agricola o commerciante. Ne consegue, dunque, il riconoscimento della integrazione dell’indennità medesima di cui all’art. 70 del D.Lgs. n. 151/2001, nella misura in cui i relativi periodi non risultino coperti ad altro titolo, nel rispetto del principio di incumulabilità.
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