10 maggio 2012

Indennità ok per ferie non godute

Qualora un lavoratore, in prossimità di pensionamento, non ha goduto delle ferie annuali retribuite a causa di malattia ha diritto a un’indennità
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Un lavoratore, al momento del suo pensionamento, ha diritto a un’indennità se, a causa di malattia, non ha potuto godere, in tutto o in parte, delle ferie annuali retribuite minime di quattro settimane. Tuttavia, per eventuali ferie retribuite supplementari, la normativa nazionale può escludere il pagamento di un’indennità. A stabilirlo è la Corte di Giustizia UE con la causa C-337/2010 precisando, tra l’altro, che la distinzione tra operaio, impiegato o funzionario o, ancora, tra rapporto disciplinato da diritto pubblico o privato, sono solo qualificazioni giuridiche che variano secondo le legislazioni nazionali e non possono costituire un corretto criterio di interpretazione del diritto dell’Unione Europea.

La vicenda –Il caso riguarda un funzionario-pompiere tedesco che ha lavoratore dal 1970 al 2007 nei servizi del comune di Francoforte sul Meno (Repubblica federale di Germania). Tuttavia, il 12 giugno 2007 è risultato inabile al servizio per motivi di salute, e a fine agosto del 2009, compiuti 60 anni, è andato in pensione. Tenuto conto del fatto che la durata normale del lavoro settimanale dei pompieri non corrisponde alla settimana di cinque giorni, il lavoratore aveva maturato, ma non fruito, fra il 2007-2009 ben 86 giorni di ferie, corrispondenti a un importo di 16.821,60 euro lordi. Pertanto, è stato chiesto al datore di lavoro un’indennità per le ferie non godute che, però, è stata respinta, in quanto il diritto tedesco della funzione pubblica non prevede il pagamento dei giorni di ferie non goduti. A questo punto, il lavoratore, ritenendo di aver diritto di quanto chiesto, propone ricorso.

La sentenza –Dapprima, il lavoratore chiede al Tribunale amministrativo di Francoforte se la Direttiva 2003/88 si applichi ai funzionari e se il diritto all’indennità da essa riconosciuta riguardi unicamente le ferie annuali minime di quattro settimane o se si estenda anche ai giorni di ferie supplementari previsti dal diritto dal diritto nazionale.A tal proposito, la Corte afferma che la direttiva sull’orario di lavoro si applica anche a un funzionario-pompiere in quanto lavoratore a tutti gli effetti, con conseguente irrilevanza, con riferimento agli impieghi nella pubblica amministrazione, se il lavoratore sia occupato in qualità di operaio, di impiegato o di funzionario o, ancora, se il suo rapporto di impiego sia disciplinato dal diritto pubblico o dal diritto privato. Ciò premesso, la Corte stabilisce che un funzionario ha diritto, in occasione del suo collocamento a riposo, a un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute a causa del fatto che non ha svolto le sue funzioni per causa di malattia. Tuttavia, la Corte precisa che la direttiva non vieta che disposizioni nazionali accordino al funzionario un diritto a ferie retribuite supplementari, che si aggiungono alle ferie annuali retribuite minime di quattro settimane. In tal caso, però, la normativa nazionale può non accordare il pagamento di un’indennità finanziaria, quando il funzionario in via di pensionamento non abbia potuto fruire dei detti diritti supplementari, in quanto non ha potuto svolgere le sue funzioni per causa di malattia.Per concludere, la Corte rammenta che la direttiva su menzionata osta a una norma nazionale che limita, mediante un periodo di riporto di nove mesi alla scadenza del quale il diritto a ferie annuali retribuite si estingue, il diritto di un funzionario in via di pensionamento di cumulare le indennità per ferie non godute a causa di un’abilità lavorativa.

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