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L’Inpdap, con circolare n. 12 del 28 giugno 2011, rende noto che le modifiche apportate all’art. 1 del DPR n. 180/1950, prevedono che “fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e del relativo rapporto previdenziale, i trattamenti di fine servizio (indennità buonuscita, indennità di anzianità, indennità di premio di servizio) non possono essere ceduti”. Inpdap, circolare n. 12 del 28 giugno 2011
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