Premessa - Pubblicata una circolare esplicativa (che tiene conto dell’avviso espresso dal MEF - nota prot. N. 70342/2011) a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 225 del 2010 all’art. 1 del Dpr n. 180/1950 sulla cessione dell’indennità di buonuscita e della indennità premio di servizio (INPDAP, circolare n. 12 del 28.06.2011).
Aspetto normativo - Con D.L. n. 225 del 2010 è stato modificato l’art. 1 del D.P.R. n. 180 del 1950 ove si tratta della insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti.
È stato così disposto che fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e del relativo rapporto previdenziale, i trattamenti di fine servizio (indennità buonuscita, indennità di anzianità, indennità premio di servizio) non possono essere ceduti.
A seguito dell’intervento legislativo:
- si conferma che indennità buonuscita, indennità di anzianità, indennità premio di servizio sono incedibili fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e del relativo rapporto previdenziale;
- si è reso cedibile, in tutto o in parte, detti trattamenti nel periodo che intercorre tra la cessazione del rapporto di lavoro e previdenziale e la loro effettiva e completa erogazione agli aventi diritto.
Oggetto della cessione e modalità procedurali - Può essere oggetto di cessione a terzi l'importo netto del TFS maturato dall'iscritto detratti eventuali debiti nei confronti dell'Istituto che siano conosciuti prima della notifica della cessione. La norma in oggetto è applicabile ai contratti di cessione stipulati a far data dal 27 febbraio 2011 (data di entrata in vigore della legge n. 10/2011).
Contratti di cessione stipulati prima del collocamenti a riposo - I contratti devono essere stipulati dopo il collocamento a riposo, pena la loro nullità (improduttivi di qualsiasi effetto) di cui deve essere data comunicazione, a mezzo di raccomandata a/r, sia all’iscritto che al cessionario.
Contratti di cessione stipulati prima del percepimento del TFS - L’interessato deve chiedere alla sede Inpdap competente per territorio di quantificare l’importo cedibile.
La richiesta potrà essere presentata mediante apposito modulo disponibile nella sezione modulistica del sito web dell’Istituto, ovvero www.inpdap.it e dovrà contenere:
1. i dati anagrafici;
2. la data di risoluzione del rapporto di lavoro;
3. la denominazione;
4. il codice fiscale dell’ente datore di lavoro;
5. la data e la firma dell’interessato.
In questo modo si certifica il credito cedibile. Una volta accertata l’assenza della documentazione necessaria per il calcolo della prestazione, la sede si attiva presso il datore di lavoro per un sollecito. Particolari accorgimenti nella gestione delle pratiche sono richiesti qualora la prestazione cedibile sia quantificata in un importo superiore a Euro 10.000,00, al fine di consentire la liberatoria da parte dell’Istituto alla cessione del credito. La liberatoria, ove concessa, rappresenta una certificazione con validità di 15 giorni lavorativi, decorsi i quali, ai fini della cessione, l’interessato dovrà richiedere all’Inpdap una nuova certificazione.
Contratto di cessione notificato dopo lo scadere del periodo di prova di validità della liberatoria e modifica delle condizioni di base per la concessione del credito - La sede Inpdap deve comunicare, a mezzo raccomandata a/r, sia al cedente che al cessionario, la necessità di richiedere una nuova certificazione del TFS cedibile (liberatoria che sarà eventualmente modificata a fronte delle mutate iniziali condizioni di cessione del credito).
Contratto di cessione stipulato dopo il pagamento della prima o della seconda rata TFS - L’interessato deve richiedere all’Inpdap la certificazione per la cessione del credito residuo cedibile. Le sedi competenti procederanno all’esame della richiesta che termina, se del caso, con il rilascio della certificazione che ha sempre validità di 15 giorni lavorativi.
Contratto di cessione - La notifica della cessione, corredata della certificazione relativa al TFS può essere eseguita in qualsiasi forma, purché sia certa la data certa e la provenienza.
Cessionari possono essere:
- Banche;
- Intermediari finanziari accreditati presso l’Inpdap.
Si evidenzia come in presenza di contratti di cessione dell’intero TFS o relativi a importi uguali, si darà esecuzione al contratto notificato per primo.
Pagamenti - La cessione del TFS produce l’effetto di trasferire, in tutto o in parte, il diritto di credito dell’iscritto ad un soggetto diverso da questo. Restano immutate tutti i termini di scadenza per il pagamento del TFS o di sue rate.
Riliquidazione - Nel caso in cui, prima dell'estinzione del pagamento dell'importo oggetto della cessione, intervenga un documento di variazione dei dati giuridici od economici relativi all'iscritto, si dovrà dare corso alla riliquidazione della prestazione all'iscritto immediatamente dopo che siano stati esauriti i pagamenti a favore del cessionario.
Recupero dell’Indebito - Se dopo la cessione si registri una indebita erogazione di somme maggiori rispetto a quelle dovute a titolo di TFS, l’Istituto deve attivare la procedura di recupero nei confronti del cedente (iscritto o beneficiario) e non del cessionario.
Pignoramenti, Equitalia e assegnazione del TFS a coniugi divorziati - La cessione ha effetto nei confronti dell’Inpdap dal momento della data di notifica.
Pignoramenti su TFS oggetto di cessione - L’Inpdap verifica la precedenza dei pignoramenti sulla base della data di notifica:
- la cessione è opponibile al creditore pignorante solo se questa è stata notificata all'Istituto prima del pignoramento;
- ove la cessione venga notificata in data successiva ad un pignoramento, quest'ultimo prevale.
Richieste di amministrazioni e enti datori di lavoro - Eventuali richieste delle amministrazioni ed enti datori di lavoro volte a recuperare sul TFS le somme di condanna per danno erariale a seguito di sentenza della Corte dei Conti, prevalgono sulla cessione se sono comunicate dalle amministrazioni stesse prima della notifica della cessione.
Equitalia - Nel caso di procedura di verifica, da parte di Equitalia, questa dovrà essere attivata al momento della richiesta di quantificazione del TFS da parte dell’interessato e, in caso di esito positivo, l’operatore provvederà all’accantonamento delle somme.
TFS ai coniugi divorziati - I medesimi criteri si applicheranno, anche nell’ipotesi in cui pervenga, l’autorizzazione del tribunale finalizzata al pagamento della quota di TFS spettante al coniuge divorziato dell’iscritto, ovvero la sentenza di divorzio nella quale sia stabilita l’assegnazione di tale quota; qualora la cessione del TFS sia stata notificata in un momento precedente a quello in cui è stata comunicata la documentazione relativa all’ex coniuge, il diritto del cessionario avrà la prevalenza.
Successivamente alla cessione del TFS le sedi dell’Inpdap dovranno procedere:
1. per le eventuali quote spettanti direttamente all’interessato, dovrà essere nuovamente effettuata la relativa verifica succitata, secondo il procedimento ordinario; nel caso di persistenza dell’inadempimento, l’intero importo risulterà pignorabile, non valendo più le limitazioni legali, già scontate all’atto della cessione;
2. per la parte del TFS ceduta, la verifica dovrà essere effettuata nei confronti del cessionario, senza la salvaguardia delle limitazioni legali.