Stipulata la convenzione fra l’INPS e Confederazione Federterziario Confimea (C.F.C.) Infatti, in data 9 marzo 2015 è stata stipulata una convenzione per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale.
A renderlo noto è l’INPS con la circolare n. 150/2015, illustrandone i punti salienti.
Modalità di riscossione - La riscossione dei contributi sarà effettuata dall’INPS, a favore delle associazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’INPS.
La circostanza che l’esazione del contributo avvenga congiuntamente a quella dei contributi obbligatori, non altera la natura volontaria del contributo associativo; pertanto, è escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.
Misura del contributo – Ai fini contributivi, l’INPS considera valido il solo importo che verrà indicato dai datori di lavoro nell’UniEmens. Qualora il datore di lavoro non dovesse versare per intero l’importo dei contributi obbligatori dovuti, entro le scadenze previste dalla normativa vigente, la quota versata a titolo di contributo di assistenza contrattuale sarà attribuita a scomputo del debito per contributi previdenziali ed eventuali oneri accessori.
Costi – Il servizio di riscossione dei contributi associativi comporta un costo per l’Associazione, determinato in 0,17 euro per ogni delega. La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta, a seguito della quale l’associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.
Modalità di versamento – Quanto alle modalità di versamento, essa avverrà entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UniEmens. Nel caso in cui l’importo dell’acconto periodico dovuto all’associazione risulti inferiore ad 50 euro, l’Istituto provvederà ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore ad 50 euro.
Decorrenza e recesso - La suddetta convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2015. Per quanto riguarda la richiesta di rinnovo, essa dovrà pervenire all’INPS almeno 90 giorni prima della scadenza. In mancanza di richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
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