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Premessa. In data 28 aprile 2011 fra l’INPS e CONFEURO è stata stipulata una convenzione approvata con determinazione n. 123 dell’11 aprile 2011, per la riscossione, a mezzo del mod. F24, dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e dai commercianti iscritti alla Confederazione stessa, ai sensi della L. 4 giugno 1973, n. 311. L’INPS, nel trasmettere il testo dell’atto convenzionale, impartisce alcune istruzioni in merito.
Riscossione del contributo associativo. La riscossione del contributo associativo sarà effettuata congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori con le modalità previste per gli stessi. Sull’avviso di pagamento, inviato ai contribuenti, l’Istituto indicherà l’ammontare del contributo associativo con la denominazione dell’Associazione. È escluso per l’INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.
Rimborso spese. L’entità del rimborso spese, che CONFEURO verserà all’INPS per l’espletamento del servizio, verrà determinata sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l’esercizio 2009. Inoltre, in base a quanto previsto dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, art. commi 16 e 17, è a carico di CONFEURO qualsiasi costo imputato dall’Agenzia delle Entrate e all’INPS, per la riscossione dei contributi associativi mediante l’utilizzo dell’F24.
Il prospetto. Entro il 31 marzo di ciascun anno l’INPS trasmetterà a CONFEURO un prospetto nel quale sarà evidenziata la situazione finanziaria con la Confederazione medesima, afferente le emissioni contributive per le quali non è stata ancora ultimata l’acquisizione dei versamenti effettuati e dalla quale risulterà per ogni singola emissione: l’importo annuo, gli acconti versati e l’ammontare delle quote associative riscosse, suddivise per ciascuna emissione.
I supporti telematici. L’INPS, nella circolare n. 114, spiega che la Confederazione farà pervenire alla Direzione Generale – Direzione centrale sistema informativi e tecnologici – i supporti telematici contenenti i dati identificativi degli associati per i quali chiede la riscossione delle deleghe, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o hanno dichiarato di non voler pagare più la quota associativa.
Inoltre, la Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici renderà disponibili per le strutture INPS territorialmente competenti, il contenuto dei supporti telematici affinché le stesse provvedano alla convalida delle deleghe dei singoli associati.
Validità della convenzione. Infine, l’Istituto previdenziale con circolare n. 114, chiarisce che la convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2012. La richiesta di rinnovo, da parte di CONFEURO, dovrà pervenire all’Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, entro il 30 settembre di ogni anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.