27 aprile 2012

INPS-COPAGRI. Convenzione sulla riscossione delle quote

L’INPS fornisce specifiche istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della COPAGRI Marche sulle prestazioni temporanee

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa –Convenzione raggiunta tra INPS e COPAGRI Marche (Confederazione dei Produttori Agricoli). Infatti, il 27 febbraio 2012 il Presidente dell’INPS, Antonio Mastrapasqua, ha messo nero su bianco sottoscrivendo una convenzione triennale con la suddetta Confederazione per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee, di cui all’art. 18 della L. n. 223/1991. Lo rende noto l’INPS con la circolare n. 55 del 18 aprile scorso, illustrando altresì i punti salienti relativi all’applicazione della predetta convenzione.
La trattenuta –La riscossione delle quote associative riguardano esclusivamente i lavoratori chebeneficiano dei seguenti trattamenti: disoccupazione ordinaria e speciale, C.I.G.O., C.I.G.S.e sussidi per lavori socialmente utili. Da precisare che la corresponsione di tale contributoavviene mediante trattenuta sulle predetteprestazioni. Tuttavia, affinché ciò avvenga occorre il rilascio della delega da parte del lavoratore, recante il timbro dell’Organizzazione e la firma del legale rappresentate. Qualora l’INPS effettua direttamente il pagamento dei trattamenti d’integrazione salariale, il datore di lavoro dovrà comunicare all’Istituto previdenziale, contestualmente agli elenchi, i dati relativi alledeleghe rilasciate da ciascun lavoratore, compresa l’autorizzazione ad effettuare le ritenute. In caso di contestazione circa l’effettivo rilascio della delega da parte del lavoratore, l’INPS cesserà immediatamente la trattenuta a decorrere dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. In tal caso, l’Organizzazione sindacale dovrà restituire le somme indebitamente ricevute a favore dei lavoratori interessati.
La misura del contributo –La trattenuta di tale contributo, inoltre, deve essere indicata espressamente nell’atto di delega, in misura percentuale alla prestazione previdenziale e uguale per tutti gli iscritti all’Organizzazione. Quanto alla misura del contributo esso ammonta: al 3% sull'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti; allo 0,50% su CIG edile, ordinaria e straordinaria; all’1% sui restanti trattamenti (CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria didisoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione,indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili).
Adempimenti dell’INPS - Le Sedi dell’INPS che liquidano le integrazioni salariali devono effettuare i versamenti delle quote associative, senza interessi e dedotte le spese di cui all’art. 7 della convenzione, entro il mesesuccessivo a quello del pagamento del trattamento economico. Inoltre, l’Istituto metterà a disposizione dellaCOPAGRI Marche gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con irelativi dati anagrafici e l'importo delle trattenute stesse. Dal canto suo l’Associazione s’impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio che è stato determinato in 0,54 euro per ogni singola delega.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy