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Secondo quanto già affermato con interpello n. 9 del 2 Aprile 2010 e ribadito dall’istituto di previdenza con il messaggio n. 18529 del 13 Luglio 2010 – messaggio oggetto del presente documento – le indennità di malattia, maternità, permessi ex lege 104/1992 e congedo straordinario devono essere anticipate dai datori di lavoro e successivamente conguagliate con i contributi dovuti all’Inps, salvo per i casi specificatamente previsti dalla legge.
Inps - Messaggio n. 18529 del 13 Luglio 2010
(prezzi IVA esclusa)