17 febbraio 2014

INPS. Gli sgravi contributivi non sono cumulabili

Anche i lavoratori intermittenti vanno conteggiati nella determinazione dell'incremento occupazionale

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Non possono essere cumulati gli incentivi rivolti a coloro che assumono personale femminile mediante apprendistato, con lo sgravio contributivo (50%) previsto dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012). Inoltre, ai fini dell’incremento occupazionale, i lavoratori a chiamata rilevano nel calcolo della forza lavoro media aziendale. I chiarimenti sono arrivati per mezzo delle Faq n. 21 e 23 pubblicate sul sito dell’INPS.

Beneficio contributivo – Si rammenta che l’incentivo introdotto dalla L. n. 92/2012 (Riforma Fornero) in favore dei datori di lavoro consiste in una riduzione dei costi contributivi in caso di assunzione di: uomini o donne con almeno 50 anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi; donne di ogni età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; donne di ogni età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale e di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; donne di ogni età, ovunque residenti, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. L’incentivo, pari al 50% del costo contributivo, spetta sia per le assunzioni a tempo indeterminato che a termine e anche nell'ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato (stabilizzazione). Esso ha una durata di 18 mesi ovvero 12 mesi (assunzione a termine). Da notare, inoltre, che dall’agevolazione deve derivare un incremento occupazionale.

Primo chiarimento – Al riguardo, è stato chiesto all’INPS se fosse possibile cumulare il nuovo sgravio con la contribuzione agevolata di norma prevista per l'apprendistato (ipotesi questa che riguarda soltanto le donne e non gli uomini). L’Istituto previdenziale si è espresso in maniera negativa, affermando che i due regimi contributivi agevolabili non sono cumulabili e si applica solo quello previsto per l'apprendistato.

Incremento occupazionale – Come su precisato, l’agevolazione è legata all’incremento occupazionale aziendale, di cui all’art. 40 del Regolamento n. 800/2008. In particolare, lo sgravio contributivo opera esclusivamente se l’assunzione, la proroga e la trasformazione realizzino un incremento netto del numero dei dipendenti del datore di lavoro interessato rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.

Secondo chiarimento –
A tal proposito, l’Istituto previdenziale è stato interpellato per sapere se anche i lavoratori intermittenti incidono o sul calcolo della forza media ai fini della determinazione dell'incremento occupazionale e in che modo. La risposta, questa volta, è positiva stabilendo che tali lavoratori incidono sul calcolo della forza media dell'anno precedente per i giorni di effettivo servizio prestato. Infine, viene precisato che sul calcolo della forza media stimata per l'anno successivo bisogna conteggiare solo per il periodo dell’eventuale chiamata in corso il giorno dell'assunzione agevolata.
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