L’INPS - con Messaggio del 28 luglio 2010, n. 19685 – ha recepito quanto espresso dal Ministero del Lavoro con Interpello del 2 Aprile 2010, n. 14 e con Nota del 21 Aprile 2010 n. 7301, ribadendo che, l’azienda (indipendentemente dalla fonte contrattualistica) può liberamente riconoscere ai propri dipendenti un’indennità di trasferta di importo superiore a quella stabilita dalla contrattazione collettiva, ma - sottolinea il messaggio - pagando i dovuti contributi sulla quota che eccede i limiti di cui all’art. 51 comma 5, del Tuir. INPS- Messaggio n. 19685 del 28/07/2010
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Inps, indennità di trasferta (58 kB)
Inps, indennità di trasferta - Lavoro e Prevdienza n. 55-2010
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