14 maggio 2014

INPS – INVCIV-AS-PS. Convenzione raggiunta

Istruzioni per la stipula del servizio di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni di responsabilità al fine dell’erogazione di prestazioni assistenziali

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Stipulata la convenzione fra l’INPS e INVCIV-AS-PS. Infatti, il 17 marzo 2014 con la determinazione del Commissario Straordinario n. 28 è stato approvato lo schema di convenzione con i soggetti compresi tra quelli abilitati all’assistenza fiscale di cui al D.Lgs. n.241/97 per la raccolta e la trasmissione all’INPS delle dichiarazioni di responsabilità al fine dell’erogazione di prestazioni assistenziali (INVCIV-AS-PS) per l’anno 2014. A renderlo noto è l’INPS con la circolare n. 59/2014, indicando le modalità di svolgimento del servizio.

La convenzione –
Lo schema convenzionale, in pratica, regolamenta le modalità di svolgimento del servizio e di conservazione della documentazione, di trasmissione telematica, le attività di verifica e di validazione dei dati nonché quelle di comunicazione delle anomalie eventualmente riscontrate. I Caf, oltreché gli altri soggetti abilitati all’assistenza fiscale se in possesso dei requisiti, hanno facoltà di stipulare convenzioni singole aderenti allo schema. È chiaro che i soggetti abilitati devono essere in possesso di un certificato digitale Entratel in corso di validità rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.

La stipula – Ai fini delle stipula della convenzione, i soggetti interessati devono contattare le Direzioni metropolitane e provinciali territorialmente competenti, tramite i recapiti presenti sul sito web dell’INPS. In pratica, la stipula avviene formando due copie del testo di convenzione sottoscritte in originale, delle quali una è consegnata alla parte privata e l’altra è tenuta agli atti della Direzione metropolitana o provinciale. Ciascuna copia è soggetta all’imposta di bollo. L’imposta, che è a carico della parte privata, è assolta applicando n. 1 marca da bollo del valore di euro 16,00 (sedici/00) ogni 4 facciate del testo di convenzione.

Soggetti esclusi – Restano esclusi dall’affidamento del relativo servizio, dunque non hanno facoltà di stipulare la convenzione di che trattasi, i soggetti abilitati responsabili di gravi inadempienze, accertate nei rapporti con l’INPS, alla data della stipula della convenzione.

La verifica – Spetta ai Direttori di Area metropolitana e i Direttori provinciali la verifica del possesso di tutti i requisiti necessari al valido esercizio della facoltà di stipula da parte dei richiedenti, compresi quelli relativi alla qualità del soggetto richiedente quale soggetto abilitato alla stipula, alla legittimazione della persona fisica che sottoscrive e alla validità del certificato Entratel. Il possesso dei requisiti è riferito al momento della sottoscrizione della convenzione.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy