Premessa – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 26/2014, ha chiarito che la deroga prevista in merito all’instaurazione del lavoro intermittente (art. 34, c. 2-bis del D.Lgs. n. 276/2003) nel settore del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo è rivolto sia ai datori di lavoro iscritti alla Camera di Commercio con il codice attività ATECO 2007 sia ai datori di lavoro che, pur non rientrando nel Codice ATECO corrispondente ai settori in questione, svolgano attività proprie del settore turismo, pubblici esercizi e spettacolo applicando i relativi contratti collettivi.
Il quesito – Il CNO dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello in merito alla corretta interpretazione dell’art. 34, c. 2-bis del D.Lgs. n. 276/2003 (Legge Biagi), riguardante il limite delle 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari fissato per l’utilizzo di prestazioni di lavoro intermittente. In particolare, è stato chiesto se l’eccezione per i settori di prestazioni di lavoro intermittente, spettacolo, contemplata dalla suddetta disposizione normativa, si riferisca al CCNL applicato ai rapporti di lavoro intermittente ovvero al settore di appartenenza dei datori di lavoro individuato come codice attività ATECO.
Limite lavoro intermittente – In primis, il Ministero del Welfare rammenta che il lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Tale vincolo, in particolare, si riferisce alle giornate di lavoro prestate successivamente al 28 giugno 2013 e non si applica nei settori “del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo”.
La risposta del MLPS – Il Ministero del Lavoro per rispondere al quesito su esposto si affida ai criteri già utilizzati in relazione alle comunicazioni “semplificate” di instaurazione dei rapporti di lavoro, esplicitate in passato (nota n. 2369/2012 e nota 4269/2012). Nel dettaglio, con la prima delle note su citate il MLPS precisa che i datori di lavoro interessati alla semplificazione possono usare il modello “Uniurg” per effettuare la Comunicazione obbligatoria (CO) preventiva di assunzione, da completare entro il terzo giorno seguente l'istaurazione del rapporto di lavoro, mediante la trasmissione del modello “Unilav”. Successivamente, a causa di alcuni dubbi interpretativi circa l’applicazione della comunicazione obbligatoria preventiva, il Ministero del Lavoro torna sul punto con la nota n. 4269/2012 precisando che le aziende ammesse alla comunicazione prevista dall’art. 4, c. 2, della L. n. 183/2012 possono identificarsi anche in quelle che non rientrano nella classificazione “Ateco 2007”, ma che comunque svolgono attività proprie del settore turismo e pubblici esercizi, applicando il C.C.N.L. Quindi, ricapitolando, i datori di lavoro interessati dall’eccezione sono: quelli iscritti alla Camera di Commercio con il codice attività ATECO 2007 corrispondente ai citati settori produttivi; quelli che, pur non rientrando nel Codice ATECO corrispondente ai settori in questione, svolgono attività proprie del settore turismo, pubblici esercizi e spettacolo applicando i relativi contratti collettivi.
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