25 agosto 2014

Intermittenti notturni. Controlli preventivi ad hoc

La visita preventiva per i lavoratori intermittenti notturni va effettuata prima dell’ottantesimo giorno di lavoro

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – I lavoratori intermittenti sono da considerarsi “lavoratori notturni” qualora svolgano, per almeno tre ore, lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all’anno. Ne consegue che la visita preventiva, volta a verificare l’assenza di controindicazioni al lavoro notturno, andrà fatta prima dell’effettuazione dell’ottantesima giornata di prestazione notturna. A renderlo noto è il Ministero del
Lavoro con la nota protocollo n. 13330/2014, fornendo alcuni chiarimenti in merito agli obblighi di valutazione dello stato di salute dei lavoratori intermittenti e impiegati durante il periodo notturno, ossia durante il “periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino”.

Lavoratore notturno – In via preliminare, il MLPS chiarisce che per lavoratore notturno s’intende “qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale”. Definizione, questa, che può essere applicata anche per i lavoratori intermittente che prestano la propria attività nei turni di notte.

Controlli preventivi e periodici - L’art. 14 del D.Lgs. n. 66/2003, inoltre, ha stabilito che i lavoratori notturni devono essere sottoposti almeno ogni due anni a controlli preventivi e periodici, “volti a verificare l’assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi”. Tale obbligo, chiarisce il Ministero del Welfare, è riscontrabile anche nei confronti dei lavoratori intermittenti, esclusivamente nella misura in cui gli stessi possano considerarsi “lavoratori notturni”.

Il chiarimento – Ciò detto, il Ministero del Welfare ritiene che ai fini degli obblighi di controllo “volti a verificare l’assenza di controindicazioni al lavoro notturno” in relazione a un lavoratore a tempo pieno, il limite minimo di 80 giorni lavorativi all’anno, può costituire valida garanzia anche per i lavoratori intermittenti, rispetto ai quali non è peraltro quantificabile preventivamente il complessivo impegno lavorativo. Quindi, gli obblighi di valutazione dello stato di salute dei lavoratori intermittenti impiegati durante il periodo notturno devono essere assolti nelle ipotesi in cui i lavoratori interessati siano impiegati per un minimo di 80 giorni l’anno, pertanto anche i controlli preventivi dovranno essere effettuata prima della effettuazione dell’ottantesima giornata di prestazione notturna.
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