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A seguito della conversione in legge della prima tranche del Jobs act (D.L. n. 34/2014), approvata giovedì scorso a Montecitorio, appare opportuno osservare più da vicino le modifiche introdotte in merito alla flessibilità in entrata; ed in particolare, sul contratto a termine, apprendistato, contratti di solidarietà e Durc. In particolare, con le modifiche adottate in materia di contratto a tempo determinato, si evidenzia un graduale superamento degli elementi di rigidità contenuti nella Riforma Fornero (L. n. 92/2012). Infatti, l’instaurazione di tale rapporto di lavoro viene liberalizzata notevolmente, concedendo la possibilità ai datori di lavoro di poter “sempre” (e non solo per il primo contratto) instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato senza causale, nel limite di durata di 36 mesi (3 anni).
Con particolare riferimento invece all’apprendistato, i ritocchi vanno nella direzione di semplificarne il quadro regolatorio superando alcuni vincoli che ne frenavano il ricorso.
(prezzi IVA esclusa)