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Premessa – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 4/2013, ha chiarito che possono essere assunti apprendisti anche nelle aziende che operano nei settori in cui il contratto collettivo (anche interconfederale) non ha regolato la materia, ovvero per le aziende che regolano i rapporti di lavoro con contratti individuali plurimi. In tal caso, è sufficiente applicare le previsioni contenute in un contratto collettivo appartenente a un settore affine a quello di riferimento.
Il quesito - Il CNO dei Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta d’interpello in ordine alla possibilità di sottoscrivere un contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere nei casi in cui un’azienda “non applichi un CCNL, bensì un contratto individuale plurimo e, nel settore di attività della stessa manchi, altresì, un accordo interconfederale che regolamenti la materia”.
Chiarimenti preliminari – In via preliminare, il Ministero del Lavoro ritiene opportuno rammentare che il nuovo T.U. dell’apprendistato (D.Lgs. n. 167/2011) prevede un necessario intervento della contrattazione collettiva la cui disciplina, anche in assenza di “offerta formativa pubblica”, è comunque sufficiente per attivare contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere. Tale orientamento è ribadito sia nell’art. 2 del D.Lgs. n. 167/2011, che indica i principi cui le stesse parti sociali devono attenersi nel disciplinare la materia, sia nell’art. 4 dello stesso Decreto, più specificatamente dedicato al contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere.
Risposta del M.L.P.S. – La risposta del Ministero del Lavoro al quesito posto è affermativa. Infatti, al fine di non ostacolare il ricorso all’apprendistato, in assenza di un contratto collettivo proprio del settore di appartenenza o nel caso in cui il datore di lavoro applichi un contratto collettivo che non abbia disciplinato l’apprendistato, si ritiene possibile che lo stesso datore di lavoro possa far riferimento a una regolamentazione contrattuale di settore affine per individuare sia i profili normativi che economici dell’istituto. Del resto, tale orientamento è in linea con quanto disciplinato dall’art. 1, c. 1, lett. b, L. n. 92/2011 (Riforma del Lavoro) che pone l’apprendistato quale principale strumento per lo sviluppo professionale del lavoratore, al fine di accrescere il tasso di occupazione tra i giovani.