18 novembre 2015

L’assegno di ricollocazione non rileva ai fini INPS

L’assegno di ricollocazione non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale

Autore: redazione fiscal focus

Il D.Lgs. n. 150/2015, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, all’art. 23 ha introdotto per i disoccupati percettori della NASpI (D.Lgs. n. 22/2015) la cui durata eccede i 4 mesi, la possibilità di poter chiedere al centro per l’impiego presso il quale hanno stipulato il patto di servizio personalizzato (art. 20, co. 1 del D.Lgs. n. 150/2015) una somma denominata “assegno individuale di ricollocazione”, graduata in funzione del profilo personale di occupabilità. Lo scopo è quello di far ripartire l’occupazione mediante un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro offerto dalle agenzie per il lavoro private accreditate o dai Centri per l’Impiego.


Quindi, l’accesso al servizio di assistenza parte innanzitutto dalla procedura di definizione del profilo personale di occupabilità. Una volta completata tale procedura, al beneficiario sarà assegnata una somma denominata “dote individuale di ricollocazione” spendibile presso i soggetti accreditati.


Quanto all’importo della dote individuale, essa è proporzionata in relazione al profilo personale di occupabilità e il soggetto accreditato ha diritto a incassarlo soltanto a risultato occupazionale ottenuto.


In particolare vige il meccanismo secondo il quale, minori sono le possibilità di impiego, più elevato sarà l’importo del voucher a disposizione del lavoratore.


Sul punto, è bene precisare che l’assegno di ricollocazione non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale.


Soggetti accreditati - I soggetti accreditati a gestire il contratto di ricollocazione sono:


  • i Centri per l’Impiego;
  • le agenzie per il lavoro di cui alle lett. a), b), c) ed e), art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003;
  • i soggetti specificatamente accreditati secondo le regole contenute negli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 276/2003.


Durata - Il servizio di assistenza intensiva è richiesto dal disoccupato, a pena di decadenza dallo stato di disoccupazione e dalla prestazione a sostegno del reddito, entro due mesi dalla data di rilascio dell'assegno e ha una durata di sei mesi, prorogabile per altri sei nel caso non sia stato consumato l'intero ammontare dell'assegno.


Servizio di assistenza alla ricollocazione – La richiesta del servizio di assistenza alla ricollocazione, che sospende il patto di servizio personalizzato eventualmente stipulato, deve prevedere:


  • l'affiancamento di un tutor;
  • il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell'area stessa;
  • l'assunzione dell'onere di svolgere le attività individuate dal tutor;
  • l'assunzione dell'onere di accettare l'offerta di lavoro congrua rispetto alle sue capacità, aspirazioni, e possibilità effettive, in rapporto alle condizioni del mercato del lavoro nel territorio di riferimento nonché al periodo di disoccupazione;
  • l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al centro per l'impiego e all'ANPAL il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attività di cui alla lettera c), o di una offerta di lavoro congrua, al fine dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 21, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 150/2015;
  • la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l'eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.

In caso diutilizzo dell'assegno di ricollocazione presso un dei soggetti accreditati su elencati, lo stesso è tenuto a darne immediata comunicazione al centro per l'impiego che ha rilasciato al disoccupato l'assegno di ricollocazione. Il centro per l'impiego è di conseguenza tenuto ad aggiornare il patto di servizio.


Modalità operative e ammontare – Le modalità operative e l'ammontare dell'assegno diricollocazione, sono definite con delibera consiglio diamministrazione dell'ANPAL, previa approvazione del MLPS, sulla base dei seguenti principi:


  • riconoscimento dell'assegno di ricollocazione prevalentemente a risultato occupazionale ottenuto;
  • definizione dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione in maniera da mantenere l'economicità dell'attività, considerando una ragionevole percentuale di casi per i quali l'attività propedeutica alla ricollocazione non fornisca il risultato occupazionale;
  • graduazione dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione in relazione al profilo personale di occupabilità;
  • obbligo, per il soggetto erogatore del servizio, di fornire un'assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore;
  • obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di comunicare le offerte di lavoro effettuate nei confronti degli aventi diritto.
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