Premessa – L’INPS si autodifenderà. Infatti, dall’1 ottobre p.v., nelle controversie in materia di invalidità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, sarà lo stesso Istituto previdenziale a difendersi dinnanzi alla Corte d’Appello, mediante i propri funzionari. La novità deriva dal decreto Semplificazioni burocratiche (L. n. 35/2012), stabilendo che nelle predette controversie l’INPS è rappresentato e difeso direttamente dai propri dipendenti “con esclusione del giudizio di cassazione”. Recependo la suddetta norma è stato di fatto estesa all’INPS la facoltà di autodifendersi nei giudizi di secondo grado. Lo rende noto l’INPS con la circolare n. 103 del 30 luglio 2012 fornendo le opportune indicazioni sull’utilizzo di tali risorse nei giudizi di secondo grado.
Disposizioni organizzative – In ragione della complessità degli atti da svolgere e delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare, i contenziosi saranno suddivisi in passivi e attivi. Nel primo caso l’INPS potrà essere rappresentato e difeso dai Funzionari Inv. Civ. della Direzione provinciale dei capoluoghi sede di Corte d’Appello; quanto ai contenziosi attivi la rappresentanza e difesa dell’Istituto dovrà essere garantita unicamente dai professionisti legali dell’Avvocatura distrettuale.
Contenziosi pendenti al 1° ottobre 2012 – Con riferimento ai giudizi di primo grado pendenti al 1° ottobre 2012 già affidati ai funzionari, la rappresentanza e difesa dell'INPS in secondo grado sarà curata sulla base del nuovo principio. Ne consegue, dunque, che il contenzioso passivo potrà essere affidato ai funzionari inv. Civ. della Direzione provinciale del capoluogo sede di Corte d'appello. Il contenzioso attivo invece sarà trattato dai professionisti legali, i quali cureranno anche gli appelli relativi alle sentenze di primo grado già depositate alla data del 1° ottobre 2012 e gli appelli passivi relativi ai giudizi di primo grado in carico agli uffici legali alla stessa data.
Contenziosi pendenti dal 1° ottobre 2012 – Per quanto riguarda invece i procedimenti giudiziari instaurati dal 1° gennaio 2012, a regime, opera per tutte le cause in cui sia controverso unicamente il requisito sanitario il grado unico per il giudizio di merito, che segue l’espletamento dell’accertamento tecnico preventivo ATPO. In particolare, a decorrere dalla data del 1° ottobre 2012 i funzionari Inv. Civ. cureranno la rappresentanza e difesa dell’INPS anche in tutti i giudizi di primo grado non preceduti da ATPO (per es. i giudizi conseguenti alla mancata esecuzione del decreto di omologa per carenza dei requisiti amministrativi o i giudizi scaturenti dall’interruzione del pagamento delle provvidenze, le richieste di provvedimenti cautelari), nonché nell’eventuale contenzioso passivo di 2° grado.
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