Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Premessa – È stata disposta la ripresa, a decorrere dal 2 dicembre 2012, degli ordinari obblighi di adempimento e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i soggetti operanti nel territorio dell’isola di Lampedusa. In particolare, i contributi sospesi dovranno essere versati, in un'unica tranche, entro il 16 marzo 2013. L’importo del contributo, inoltre, dovrà essere maggiorato degli interessi al tasso legale, decorrenti dal 2.12.2012 fino alla data di versamento. In alternativa, l’interessato potrà avvalersi della rateizzazione, secondo le regole generali, con aggravio quindi degli interessi nella misura vigente alla data di presentazione della domanda.
Stato di emergenza - La sospensione dei versamenti contributivi e assistenziali è stata disposta a causa dell’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa verificatesi sull’isola di Lampedusa. Per questo motivo con DPCM del 12 febbraio 2011 è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria; culminato poi con il D.L. n. 98/2011 che ha previsto la proroga della sospensione contributiva fino al 30 giugno 2012. Successivamente, il suddetto termine è stato ulteriormente prorogato dal c.d. D.L. sulla “spending review” (D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012) fino all’1 dicembre 2012.
Le modalità di versamento – Come precisato in premessa, il recupero dei contributi oggetto di sospensione dovrà essere effettuato, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2013 (prima scadenza utile). Da notare che l’importo del contributo dovrà essere maggiorato degli interessi al tasso legale, decorrenti dal 2 dicembre 2012 fino alla data di versamento. In alternativa è possibile presentare istanza di dilazione, secondo le regole generali, con aggravio quindi degli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda. Al riguardo, si precisa che ai datori di lavoro, committenti o associanti, tenuti al versamento anche delle quote a carico di dipendenti, collaboratori o associati, non trattenute nel periodo oggetto di sospensione, è data facoltà di recuperare ratealmente la quota sospesa nei confronti del lavoratore, qualora presentino istanza di dilazione entro il 16 marzo 2013.
Come procedere al recupero del contributo? – A tal fine, l’Istituto previdenziale ha fornito le istruzioni operative per l’effettuazione del versamento della contribuzione sospesa relativa alle diverse gestioni. In particolare, le aziende e i liberi professionisti dovranno utilizzare il modello F24: i primi dovranno utilizzare la causale contributo “DSOS”, ed esporre la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato nel quadro D di denuncia per la rilevazione del credito (N961); mentre i liberi professionisti dovranno indicare la causale contributo “POC”, per quanto riguarda il recupero dei contributi riferiti al saldo 2010, agli acconti e saldo 2011 e agli acconti 2012. Stesso mezzo di pagamento spetta alle aziende agricole assuntrici di manodopera, dove i dati necessari alla compilazione della delega di pagamento (Sede INPS, Causale, Codeline e Periodo) sono quelli indicati nella comunicazione di accoglimento della sospensione, inviata dalla Sede. Per tali soggetti va utilizzata la causale “LAS”. Mentre per i lavoratori agricoli autonomi dovrà essere utilizzata la causale: “LAA” per i lavoratori autonomi; “PCF” per i concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare.