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Nell’ambito della revisione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. n. 148/2015), particolare attenzione va dedicata alla cassa integrazione guadagni in caso di malattia del lavoratore. In considerazione delle diverse fattispecie che in concreto possono verificarsi, l’art. 3, co. 7 della suddetta norma stabilisce espressamente il principio di prevalenza della CIG sulla malattia, secondo il quale “il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista”.
Il dettato normativo fa sì chese durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali; quindi, in considerazione del fatto che l’attività lavorativa è totalmente sospesa, si producono le seguenti conseguenze:
Ma cosa succede se l’evento dello stato di malattia sia precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa?
Ebbene, in tali casi sono due le situazioni che possono venire a crearsi:
Infine, è bene specificare che se l’intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell’attività lavorativa,quindi riguarda dipendenti lavoranti ad orario ridotto, prevale l’indennità economica di malattia.