27 maggio 2015

Lavoratori rimpatriati. L’indennità di disoccupazione dura 180gg

Oltre alla domanda di disoccupazione, l’interessato dovrà presentare anche la dichiarazione attestante il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto

Autore: Redazione Fiscal Focus
L’INPS, con la circolare n. 106/2015, ha fornito utili chiarimenti in merito al campo di applicazione del trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani che rimpatriano da Paesi che applicano la normativa comunitaria. In particolare, è stato precisato che per i cittadini italiani, in stato di disoccupazione, i quali rientrano da uno Stato estero non convenzionato, la prestazione in trattazione ha una durata massima di 180 giorni.

A tal fine, all’atto di presentazione della domanda, dovrà essere prodotta apposita dichiarazione, attestante il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto, rilasciata dal datore di lavoro all'estero ovvero dalla competente autorità consolare italiana.

Indennità di disoccupazione – L’indennità di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati, disciplinata dalla L. n. 402/1975, è una prestazione economica il cui importo è calcolato sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite con decreti ministeriali annuali.

Esso spetta ai cittadini italiani che abbiano lavorato all'estero (sia in Stati non convenzionati che in Stati comunitari o convenzionati in base ad accordi e convenzioni bilaterali) rimasti disoccupati per effetto del licenziamento o del mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero (straniero ovvero italiano, operante o residente all'estero), che siano rimpatriati successivamente al 1° novembre 1974.

Per accedere alla prestazione il lavoratore italiano rimasto disoccupato deve presentare apposita domanda e soddisfare i seguenti requisiti:
• essere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
• aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro entro 30 giorni dalla data del rimpatrio.

La domanda, inoltre, non è soggetta a termini di presentazione né la data di presentazione della stessa ha effetti sulla decorrenza della prestazione medesima. Nel caso di prima domanda, la durata del rapporto di lavoro all’estero è ininfluente ai fini del diritto, mentre, per le domande successive alla prima, l’interessato deve avere svolto un periodo di lavoro subordinato per almeno 12 mesi, di cui almeno 7 devono essere stati effettuati all’estero.

Quanto alla decorrenza della prestazione, essa scatta:
• dal giorno del rimpatrio, nel caso in cui la persona disoccupata abbia reso la dichiarazione di disponibilità al lavoro entro i 7 giorni successivi alla data del rimpatrio stesso;
• dal giorno della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, se la stessa viene resa a decorrere dall’8° ed entro il 30° giorno successivi alla data del rimpatrio.

Gestione delle domande - Ciò detto, l’Istituto previdenziale ha focalizzato la propria attenzione sulle modalità di trattazione delle domande distinguendo due casi particolari, ossia:
• cittadino italiano, in stato di disoccupazione, che rientra da uno Stato estero non convenzionato;
• cittadino italiano, in stato di disoccupazione, che rientra da uno Stato estero che applica la normativa comunitaria: Paesi dell’UE, Stati SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e Svizzera.

Nel primo caso, in particolare, per accedere alla prestazione l’interessato dovrà produrre apposita dichiarazione, attestante il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto, rilasciata dal datore di lavoro all'estero ovvero dalla competente autorità consolare italiana. La prestazione avrà una durata massima prevista di 180 giorni.

Differente è il caso del cittadino che beneficia di prestazione di disoccupazione a carico di uno Stato estero che rientra in Italia alla ricerca di un lavoro. In quest’ultimo caso, è possibile conservare il diritto alla prestazione, di norma, per un massimo di tre mesi, prorogabili, nel caso di alcuni Stati, fino a un massimo di sei mesi.

Sul punto, è bene precisare che, in base alla nuova regolamentazione comunitaria, a differenza di quanto previsto dai precedenti regolamenti, le prestazioni spettanti a carico delle istituzioni estere sono pagate direttamente al lavoratore dall’istituzione debitrice. Pertanto, prima di determinare il diritto alla prestazione di disoccupazione per rimpatriati, deve essere accertato che nel Paese di provenienza non sia stato maturato il diritto a una prestazione di disoccupazione. Perché se così fosse, la prestazione rimpatriati dovrà essere determinata tenendo presente le informazioni fornite dall’Istituzione estera nelle sezioni 5 e 6 del formulario U1 (certificazione dei periodi di assicurazione). Premesso che la sezione 6 del suddetto formulario deve essere sempre compilata, se è indicato che il lavoratore ha diritto a prestazioni ai sensi dell’articolo 64 del sopra citato regolamento, dovranno essere valutate anche le informazioni contenute nella sezione 2 del documento portatile U2. Infatti, nel caso il richiedente abbia diritto a prestazioni a carico dell’Istituzione estera, le giornate già indennizzate da detta Istituzione dovranno essere detratte dalle giornate spettanti a titolo di prestazione di disoccupazione rimpatriati.

Ragione per cui il trattamento di disoccupazione per i rimpatriati potrà essere erogato solamente dopo avere acquisito le informazioni relative all’eventuale diritto a carico dello Stato estero interessato.

Ex agenti temporanei o contrattuali
- Infine, utili precisazioni sono giunte anche in favore degli ex agenti temporanei o contrattuali delle Comunità Europee, ai quali è previsto un’indennità mensile di disoccupazione in presenza di determinati requisiti, che possono essere così sintetizzati:
• mancanza di impiego dopo la cessazione dal servizio presso una istituzione delle Comunità europee;
• assenza di pensione di anzianità o d'invalidità a carico delle Comunità europee;
• cessazione dal servizio non dovuta da dimissioni o da risoluzione di un contratto per motivi disciplinari;
• attività lavorativa per un periodo di almeno 6 mesi;
• residenza in uno stato membro delle Comunità.

Inoltre, per beneficiare della prestazione di disoccupazione, l'ex agente deve iscriversi come persona disoccupata presso i servizi di collocamento dello Stato membro dove stabilisce la sua residenza e deve adempiere agli obblighi previsti in materia di disoccupazione dalla legislazione di tale Stato. A tal fine, è necessario trasmettere ogni mese all'Istituzione a cui apparteneva, l’attestato, modulo CE-AATC, compilato dall’Istituzione competente dello Stato di residenza che certifica l’avvenuto adempimento degli obblighi sopra citati.
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