Premessa – Rivista la definizione di “lavoratore svantaggiato” il quale ha la possibilità di derogare al c.d. “causalone”, ossia alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo previste per la sottoscrizione di un contratto di somministrazione a tempo determinato. Infatti, il 2 luglio scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 20 marzo 2013 che individua i suddetti lavoratori, in applicazione dei principi stabiliti dal regolamento comunitario CE n. 800/2008.
Lavoratori svantaggiati – È considerato lavoratore svantaggiato:
- "chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi", ovvero coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione;
- "chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale" (ISCED 3) ovvero coloro che non abbiano conseguito un titolo di studio di istruzione secondaria superiore, rientrante nel livello terzo della classificazione internazionale sui livelli d'istruzione;
- "chi è occupato in uno dei settori economici dove c'è un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25%, la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici italiani", ovvero coloro che sono occupati in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell'Istat e appartengono al genere sottorappresentato.
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