24 settembre 2014

Lavoro accessorio. Limite economico ad personam

Il plafond di 5.050 euro deve essere considerato sommando tutti i compensi ricevuti dai vari committenti

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Il lavoro accessorio rappresenta oggi giorno uno dei mezzi più utilizzati nel mercato del lavoro, in quanto trova applicazione per tutti i tipi di attività, da imprese o privati (es. baby-sitting), a eccezione di alcune attività nel settore agricolo. Esso gode di una disciplina contrattuale speciale, in quanto l’unico criterio di qualificazione è quello del limite economico massimo del compenso. Tuttavia, può capitare che una famiglia per esempio intenda godere sia del servizio di baby–sitting che di un giardiniere; in tal caso, come detto, il plafond è di 5.050 euro, però la moglie per esempio potrebbe diventare il committente della baby sitting, conservando anch’essa il limite economico di cui sopra, in modo tale da beneficiare di due plafond.

Limite economico – Il limite economico massimo che ogni singolo lavoratore non può superare è di 5.050 euro netti per ogni anno solare (con riferimento a più committenti), pari a 6.730 euro lordi. Il tetto massimo si riferisce a più committenti e non per ogni singolo. Mentre per i committenti imprenditori e professionisti l’importo è di 2.020 euro netti.

Sostegno al reddito –
Per i lavoratori percettori di trattamenti integrativi (quali per es. disoccupati lavoratori in mobilità), il lavoro accessorio può essere svolto cumulando il compenso con i trattamenti di sostegno fino a un massimo di 3.000 euro netti per anno solare (4.000 euro lordi). In realtà, i trattamenti integrativi possono essere percepiti anche per la parte superiore ai 3.000 euro, ma da tale limite fino a 5.050 euro, la quota differenziale sarà parzialmente cumulabile con trattamenti di sostegno citati.

Settore agricolo –
Nel settore agricolo il lavoro occasionale accessorio è ammesso nei seguenti casi:
• aziende con volume d’affari superiore a 7.000 euro, esclusivamente tramite l’utilizzo di specifiche figure di prestatori (pensionati e studenti), ma solo per attività di carattere stagionale;
• imprese con un volume d’affari inferiore a 7.000 euro che possono utilizzare in qualunque tipologia d i lavoro agricolo qualsiasi soggetto, purché non sia stato iscritto l’anno precedente negli elementi anagrafici dei lavoratori agricoli.

La sanzione –
Se vengono violati i limiti economici su evidenziati, si determina una violazione della disciplina normativa cui non può che conseguire, secondo il Ministero del Lavoro, “una trasformazione del rapporto in quella che costituisce la forma comune di rapporto di lavoro, ossia in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative, ciò almeno con riferimento alle ipotesi in cui le prestazioni siano rese nei confronti di un’impresa o lavoratore autonomo e risultino funzionali all’attività di impresa professionale”.

La comunicazione - Prima dell’effettivo inizio della prestazione di lavoro il committente deve, con l’ausilio di un Consulente del lavoro, procedere all’attivazione dei buoni, comunicando in via telematica all’INPS: il proprio codice fiscale, la tipologia di committente, l’attività svolta, i dati del prestatore, il luogo di lavoro, la data d'inizio e fine della prestazione. Tale comunicazione vale anche ai fini della dichiarazione di inizio prestazione all’INAIL. La mancata attivazione è punita con l’applicazione della “maxisanzione”, da € 1.500 a € 12.000 per lavoratore. Il committente può, con analoga procedura telematica, comunicare all’INPS anche eventuali annullamenti o variazioni della prestazione in merito al periodo di inizio o fine prestazione o al luogo di svolgimento dell’attività, nonché chiedere il rimborso di voucher scaduti e non utilizzati. L’operazione di comunicazione necessaria per l’attivazione del buono lavoro è altresì indispensabile per la riscossione da parte del prestatore e il corretto accredito dei contributi.

Voucher e riscossione
- Il prestatore è pagato con voucher, il cui valore nominale è pari a 10 euro, con la possibilità di fruire anche di voucher “multipli” del valore di 50 euro, equivalenti a 5 buoni non separabili. La riscossione dei voucher da parte del prestatore presso i rivenditori autorizzati è possibile dal secondo giorno successivo a quello di fine della prestazione lavorativa ed entro un anno dal giorno di emissione. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

Acquisto voucher -
I buoni lavoro, in particolare, possono essere acquistati, oltre nelle sedi INPS, banche e uffici postali, anche presso i tabaccai aderenti all’iniziativa. I rivenditori saranno individuabili tramite un’apposita vetrofania. In particolare, i committenti che intendono acquistare i voucher devono presentare agli esercenti abilitati la propria tessera sanitaria o il tesserino del codice fiscale. Qualora si tratti di una persona giuridica (società, enti, cooperative) è necessario compilare preventivamente il modulo “SC53”, scaricabile dal sito www.inps.it, e consegnarlo, unitamente a un certificato camerale, alla sede INPS competente, che procederà all’acquisizione della delega: ciò consentirà al delegato di acquistare i voucher in nome e per conto della società delegante.
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