Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 18 del 26 giugno 2014, ha chiarito che il genitore vedovo di figlio convivente di età inferiore a dodici anni può rifiutare la prestazione di lavoro notturno, in quanto rientra tra le possibili figure di “unico genitore affidatario”, di cui all’art. 11, c. 2 del D.Lgs. n. 66/2003. I datori di lavoro che non terranno conto del dissenso manifestato del lavoratore, saranno puniti con la pena alternativa dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 516 a 2.582 euro.
(prezzi IVA esclusa)