13 dicembre 2011

Lecito il licenziamento in caso di mera presenza di furto

È possibile procedere al licenziamento del lavoratore in caso di comportamento lesivo tale da compromettere la fiducia tra le parti
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – I giudici della Corte di Cassazione, con sentenza n. 23422 del 10 novembre 2011, hanno stabilito che non ritengono che il lavoratore, pur mancando la prova che il materiale fosse stato direttamente sottratto dal lavoratore, ma ha tenuto un comportamento tale da minare il legame fiduciario tra le parti, non possa comunque essere licenziato per giusta causa in ragione di una rilevante violazione del dovere di fedeltà.

La vicenda – La vicenda processuale riguarda un dipendente dell’Alcantara S.p.a. che viene licenziato per giusta causa, in quanto gli veniva contestato dal datore di lavoro di essersi incontrato con il conducente di un autocarro che il mattino seguente aveva consegnato a terzi otto pezze di materiale Alcantara, precedentemente sottratte illegalmente da uno stabilimento. Il lavoratore, dal canto suo, deduceva di non aver commesso alcuna violazione di obblighi contrattuali e alcun illecito, peraltro neppure contestato. Il Tribunale di Terni, adito in via di urgenza, rigettava la domanda e, nel successivo giudizio di merito il Tribunale di Terni, con sentenza del 29.10.2004, dichiarava l'illegittimità del licenziamento ed ordinava alla società datrice di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro, con condanna al risarcimento del danno liquidato in 5 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto. Interponeva appello la Alcantara; si costituiva il lavoratore chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza. La Corte di appello di Perugia con sentenza del 20.2.2008, in riforma dell’impugnata sentenza, respingeva la domanda e compensava le spese dell'intero giudizio.

La sentenza – La Corte di Cassazione interviene infine nel lungo iter processuale affermando che, il lavoratore aveva fornito giustificazioni del tutto inverosimili sostenendo che, pur mancando la prova che il materiale fosse stato sottratto direttamente dal lavoratore o che vi fosse stato un concorso nella ricettazione, il comportamento complessivamente tenuto dal lavoratore, era tale da minare il legame fiduciario tra le parti, essendo detto comportamento spiegabile solo con motivazioni e condotte tutte compromettenti per il lavoratore, che non aveva in alcun modo fugato i sospetti a suo carico. Pertanto, appare dimostrata l’applicabilità dell'art. 2119 c.c., alla fattispecie in esame, posto che il lavoratore non ha voluto offrire alcuna seria giustificazione dell'accaduto che risulta spiegabile solo con una di queste ipotesi, tutte conclamanti una rilevante violazione del dovere di fedeltà.

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