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Premessa – Molte sono le novità contenute nella Riforma del Lavoro (L. n. 92/2012) che entreranno in vigore dal prossimo anno, tra cui la tassa sui licenziamenti (successivamente modificata in sede di conversione in legge del Decreto Sviluppo 2012). In particolare, essa si applica alle imprese che licenziano i propri dipendenti, indipendentemente dalla legittimità del licenziamento o meno e serve per finanziare la nuova riforma degli ammortizzatori sociali (Aspi), mediante il pagamento di un ticket dall’INPS variabile in relazione alla retribuzione percepita e all’anzianità di servizio prestata verso l’impresa in cui era impiegato. Vediamone i principali aspetti.
Campo di applicazione e decorrenza – Innanzitutto va specificato che la tassa sui licenziamenti si applica a tutti i datori di lavoro in caso di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intervenute dal 1° gennaio 2013, per cause diverse dalle dimissioni e anche nel caso di recesso da parte del datore di lavoro alla fine dell’apprendistato. Inoltre, come affermato in premessa, la nuova tassa farà il suo ingresso il 1° gennaio 2013; tuttavia, fino al 31 dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto il contributo di ingresso alla mobilità i datori di lavoro sono esonerato a versare la tassa in questione.
Casi di esclusione – Al riguardo va precisato che, per il biennio 2013-2015, il ticket non andrà versato nei seguenti casi: licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL stipulati dalle organizzazioni sociali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale; interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
L’importo – Quanto all’importo della tassa va immediatamente evidenziato che essa cresce in maniera proporzionale in base all’anzianità aziendale. Quest’ultimo aspetto è stato recentemente modificato in sede di conversione del Decreto Sviluppo 2012; infatti, è estato presentato un emendamento che ritocca la base a cui applicare l’aliquota per calcolare l’importo della tassa sui licenziamenti. In particolare, si abbassa la misura della nuova tassa di licenziamento introdotta dalla Riforma Fornero dal 50 al 41%, con riferimento non più al 50% dell’indennità ASpI spettante al lavoratore, ma al suo massimale mensile. Inoltre si prevede che la tassa sui licenziamenti sia dovuta per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni e indipendentemente dal requisito contributivo posseduto dal lavoratore circa il suo diritto all’Aspi.