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La Fondazione Studi dei CdL, con la circolare n. 6/2014, ha analizzato i punti cardine del rivisitato art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970), alla luce degli ultimi orientamenti giurisprudenziali. Particolare attenzione viene dedicata agli orientamenti dottrinali sulla manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento; sul punto, il Giudice chiarisce che si dovrebbe valutare il mero fatto materiale. In particolare, a fronte di un licenziamento illegittimo il giudice dovrebbe ordinare la reintegrazione quando il fatto che ha determinato il licenziamento non sussiste; mentre la sanzione sarebbe solo di tipo indennitario quando quel fatto, seppure esistente, non integra la causa legittimante
il recesso.
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