Premessa – Licenziamento verbale o dimissioni: a chi ricade l’onere della prova dell’estromissione del lavoratore? A risolvere ogni dubbio ci ha pensato la Corte di Cassazione che in un’interessante sentenza (n. 22542/2014) stabilisce che qualora il lavoratore deduca di essere stato licenziato oralmente e faccia valere in giudizio l’inefficacia o invalidità di tale licenziamento, mentre il datore di lavoro deduca la sussistenza di dimissioni del lavoratore, è a carico del lavoratore l’onere della dimostrazione della sua estromissione.
Il caso - La vicenda trae origine da un contenzioso che vede contrapporsi una società e una lavoratrice che, in sede d’Appello vede rigettata la domanda di quest’ultima tesa a rendere inefficace il licenziamento intimatogli in maniera orale dalla società. I Giudici, infatti, dopo aver valutato tutti gli elementi del caso, ha ritenuto che non risultava provato quanto allegato dalla lavoratrice che, dopo essersi assentata dal lavoro a causa di minacce d’aborto, si era ripresentata venendo verbalmente licenziata. Al contrario, da quanto risulta dalle dichiarazioni di una delle testimoni, risultava piuttosto che la dipendente si era volontariamente allontanata dal lavoro. La donna, però, ritenendo di essere nel giusto, impugna la sentenza e ricorre per Cassazione, ritenendo che i Giudici non avessero considerato che sul lavoratore incombe il solo onere della prova relativo alla sua estromissione dal rapporto di lavoro, mentre la relativa prova della controdeduzione spetta la datore di lavoro. Altro punto, secondo la lavoratrice trascurato, è il mancato tentativo di conciliazione dinanzi la DPL in epoca d’interdizione del licenziamento e la conseguente messa a disposizione della lavoratrice per il ripristino del rapporto di lavoro.
La sentenza – La Suprema Corte dà nuovamente torto alla lavoratrice e respinge il ricorso. Gli Ermellini, infatti, evidenziano che, qualora il lavoratore deduca di essere stato licenziato oralmente e faccia valere in giudizio la inefficacia o invalidità di tale licenziamento, mentre il datore di lavoro deduca la sussistenza di dimissioni del lavoratore, il materiale probatorio deve essere raccolto, da parte del giudice di merito, tenendo conto che, nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore è limitata alla sua estromissione dal rapporto, mentre la controdeduzione del datore di lavoro assume la valenza di un’eccezione in senso stretto, il cui onere probatorio ricade su chi formula l’eccezione. Pertanto, come giustamente stabilito dalla Corte d’Appello che, nell’affermare esclusivamente la prova dell’allontanamento volontario della lavoratrice, ha ritenuto che difettasse la prova della estromissione.
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