10 gennaio 2014

Licenziare costa di più

A decorrere dal 1° gennaio 2014, il ticket licenziamenti passa da 483,80 a 489,61 euro per ogni anno di anzianità aziendale

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Con l’avvento del nuovo anno, aumenta il contributo INPS (c.d. ticket licenziamento) dovuto in tutti i casi in cui si verifichi la risoluzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore. Infatti il nuovo importo del contributo, proprio per la rivalutazione ISTAT dell’1,2%, è stabilito in euro 40,80 mensili; quindi passa da 483,80 euro a 489,61 euro per ogni anno di anzianità aziendale (fino ad un massimo di 3 anni). A questo punto il massimale previsto per 3 anni di anzianità sarà di 1.468,83 euro (anziché 1.451,40 euro).

Riforma Fornero –
Il c.d. ticket licenziamenti trae origine dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012) ed è operativa dal 1° gennaio 2013. Il contributo, che ammonta al 41% del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, è dovuto nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità.

A cosa serve il ticket licenziamenti? – Esso serve a finanziare le nuove indennità di disoccupazione (ASpI e mini-ASpI). In particolare, queste indennità sono finanziate: da una contribuzione specifica a carico delle imprese, nella stessa misura già vigente e pagata prima della riforma Fornero, pari all'1,31%; da una contribuzione aggiuntiva applicata soltanto sui rapporti di lavoro a termine, di misura pari all'1,4% (tassa sulla flessibilità); infine, dalla nuova contribuzione sui licenziamenti, un'eredità dell'analoga una tantum che, fino al 31 dicembre 2012, andava pagata dalle imprese per l'accesso alla mobilità.

Esclusi dall’obbligo assicurativo – Oltre ai datori di lavoro domestici, restano escluse dall’obbligo di versamento del ticket: le dimissioni (ad eccezione di quelle per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità); risoluzione consensuale (ad eccezione di quelle derivanti da procedura di conciliazione presso la D.T.L., nonché da trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e\o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici); decesso del lavoratore. Restano esclusi altresì, fino al 31 dicembre 2016, i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo d’ingresso nelle procedure di mobilità ex art. 5, c. 4, L. n. 223/1991. Mentre per il periodo “2013-2015” è stata disposta l’esclusione per: i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL; l’interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
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