29 agosto 2013

Limitato il ricorso al lavoro flessibile

Il lavoro flessibile potrà essere utilizzato “esclusivamente” per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Rivisitato l’art. 36 del T.U. del pubblico impiego. Infatti, il D.L. sul lavoro pubblico, approvato nel Cdm di lunedì scorso, intende limitare notevolmente l’utilizzo di lavoro flessibile nella P.A. Al riguardo, si segnala che in passato il legislatore è intervenuto numerose volte sull’articolo in commento, al fine di prevenire il ricorso eccessivo al lavoro flessibile, ma senza ottenere i risultati sperati.

Lavoro flessibile – Il lavoro flessibile, che è utilizzabile “esclusivamente” per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali, prevede il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. Inoltre, i contratti flessibili stipulati illegittimamente sono nulli e danno luogo alla responsabilità erariale dei dirigenti che li stipulano. Per quanto riguarda invece, i contratti a termine stipulati con il personale educativo e scolastico che lavora alle dipendenze degli asili nidi o delle scuole dell’infanzia, non vi è il limite di durata massima di 36 mesi.

D.L. sul lavoro pubblico – In sostanza, la modifica consiste nell’introduzione della locuzione "esclusivamente" all'interno del succitato art. 36. Quindi, con il nuovo decreto viene specificato che il ricorso ai contratti diversi dal lavoro subordinato a tempo indeterminato è consentito “esclusivamente” in presenza delle predette esigenze temporanee ed eccezionali. Inoltre, il D.L. sul lavoro pubblico introduce un nuovo comma (5 ter) che disciplina le condizioni di utilizzo del principale strumento di lavoro flessibile nella pubblica amministrazione, il contratto a termine. In particolare, la norma precisa che la disciplina comune del contratto a tempo determinato si applica anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, compreso il settore sanitario, ma con un'eccezione importante: il datore di lavoro pubblico, infatti, non può avvalersi della facoltà di non indicare la causale, introdotta dalla Legge Fornero dello scorso anno (Legge n 92/2012) e rafforzata dalla L. n. 99/2013. Infine, il nuovo comma 5 ter conferma una regola generale valida per il lavoro pubblico, cioè il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

Illegittimità
– Nel caso in cui i contratti a termine siano stati stipulati in violazione della legge, i lavoratori potranno chiedere un risarcimento del danno, senza l'assunzione. Il decreto conferma, inoltre, il principio per cui i contratti a termine (ed anche quelli di consulenza) stipulati illegittimamente sono nulli, e danno luogo alla responsabilità erariale dei dirigenti che li stipulano (questi perdono anche la retribuzione di risultato).

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