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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’Interpello n. 23 del 24 settembre 2015, ha fornito utili chiarimenti circa la disciplina dei riposi giornalieri per la lavoratrice madre durante il primo anno di vita del bambino (art. 39 del D.Lgs. n. 151/2001). Sul punto, è stato specificato che i suddetti riposi hanno natura di diritto potestativo; ragione per cui, la lavoratrice madre, qualora non intenda più godere dei permessi in precedenza chiesti al datore, può liberamente e spontaneamente rinunciarvi senza che per questo il datore di lavoro rischi di essere sanzionato, ai sensi dell’art. 46 del T.U. maternità/paternità (D.Lgs. n. 151/2001).
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