5 luglio 2012

Maternità e paternità. Si amplia la tutela

Entro i primi cinque mesi di vita del bambino il padre lavoratore può assentarsi per un periodo complessivo di tre giorni interamente retribuiti
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Come annunciato, a seguito dell’approvazione della riforma del mercato del lavoro, il 3 luglio scorso la legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 la L. n. 92 del 28 giugno 2012. In particolare, il testo della riforma ha rivisitato alcuni aspetti legati alla tutela della maternità e paternità, ossia: il contrasto al fenomeno delle c.d. dimissioni in bianco; ha reso obbligatorio un giorno di astensione dal lavoro da godere entro il quinto mese di vita del bambino anche per il padre lavoratore; ha introdotto la possibilità di sostituire il godimento del periodo di congedo parentale con voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting. Ma vediamo ora nel dettaglio le novità introdotte.

Dimissioni in bianco
– Con l’obiettivo dichiarato del Governo di contrastare il fenomeno delle c.d. dimissioni in bianco, la riforma del lavoro modifica la disciplina sulla preventiva convalida delle dimissioni presentate dalla lavoratrice o dal lavoratore in particolari circostanze. In precedenza, la disciplina prevedeva che la richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice madre nel periodo compreso tra l'inizio della gestazione e il compimento del primo anno di vita del bambino ovvero, nel caso di adozioni, nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, debba essere convalidata dal servizio ispettivo della DPL competente. Ora, invece, mantenendo inalterato il sistema di impianto di questa particolare disciplina, la riforma ne amplia la portata nel senso che assimila alla formulazione di dimissioni anche la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, in modo da chiarire definitivamente qualsiasi possibile valutazione interpretativa. In particolare, il periodo da sottoporre a convalida si estende da uno a tre anni, identificando questo intervallo di tempo: dal momento della gestazione fino ai primi tre anni di vita del bambino, per la lavoratrice madre; nei primi tre anni di vita del bambino, per il padre lavoratore; nei primi tre anni di accoglienza del minore, in caso di genitori adottivi ovvero affidatari; in caso di adozioni internazionali, la decorrenza ha efficacia dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare. Inoltre, la riforma stabilisce che l’atto di convalida debba essere perfezionato presso il servizio ispettivo della Direzione del lavoro competente per territorio. Analogo discorso va fatto nelle ipotesi di dimissioni ovvero risoluzione consensuale, slegate da un precedente evento maternità.

Il congedo obbligatorio – In materia di congedo obbligatorio il Governo ha previsto due misure sperimentali, per gli anni 2013-2015, con l’obiettivo di dare sostegno alla genitorialità, promuovendo “una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”. Infatti, il provvedimento di riforma prevede che entro i primi cinque mesi di vita del bambino il padre lavoratore debba assentarsi obbligatoriamente dal lavoro per un giorno, con riconoscimento dell'indennità di maternità nella misura del 100% a carico dell’INPS (che si aggiunge all'80% dell'indennità che già spetta alla lavoratrice madre in astensione obbligatoria); entro lo stesso periodo, il padre lavoratore dipendente ha la facoltà di utilizzare ulteriori due giorni di astensione obbligatoria, anche continuativi, in sostituzione del periodo spettante alla madre. Per questi giorni di astensione, l'INPS indennizza l'assenza al padre nella misura del 100%, senza alcuna erogazione di indennità alla lavoratrice madre che ha dunque ceduto le due giornate al padre lavoratore. Al riguardo, va segnalato inoltre che le giornate di assenza a tale titolo vanno comunicate al datore di lavoro con un preavviso di 15 giorni.

Voucher baby-sitting – Altra novità riguarda la possibilità per le mamme, al termine della maternità obbligatoria, e in sostituzione del periodo di congedo parentale, di chiedere ai propri datori di lavoro l’assegnazione di voucher per pagare la baby-sitter. Il beneficio è esteso per gli undici mesi successivi al periodo di congedo obbligatorio per maternità

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