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Premessa – Nuovi obblighi in vista per il medico curante. Infatti, a breve quest’ultimo – oltre all’attestato di malattia - dovrà trasmettere all’INPS anche il certificato di gravidanza. La novità, originariamente previsto nel disegno di legge di semplificazione, è rilevabile nel recentissimo decreto “del fare” (art. 34, D.L. n. 69/2013), che modifica l’art. 21 del D.Lgs. n. 151/2001 in merito agli obblighi documentali della lavoratrice in maternità. In pratica, viene introdotto l’obbligo per il medico del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato di trasmettere telematicamente all’INPS il certificato di gravidanza indicante la data presunta del parto, della certificazione di nascita del bimbo o di interruzione della gravidanza.
La comunicazione – Il suddetto decreto legge prevede che entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore, dovrà essere emanato un D.I. che stabilirà le modalità di comunicazione da utilizzare per la trasmissione del certificato di malattia. L’obiettivo è rivolto alla semplificazione che direttamente coinvolgono anche le prestazioni legate ai congedi parentali, con un effetto di semplificazione e di maggior controllo sull’erogazione di questa indennità. Al riguardo, si ricorda che finora l’adempimento ricade sulla lavoratrice stabilendo che prima dell’inizio del periodo di divieto di lavoro (astensione obbligatoria) di cui all’art. 16, lett. a) del D.Lgs. n. 151/2001 deve consegnare al datore di lavoro e all’istituto erogatore dell’indennità di maternità il certificato medico che indica la data presunta del parto. Inoltre, entro 30 giorni è tenuta a consegnare il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto. La novità riguarderà sia il settore privato che pubblico, poiché l’art. 25 della L. n. 183/2010 ha reso uniformi i due settori. Inoltre, sono previsti delle pesanti sanzioni a carico dei medici che non ottemperano all’adempimento, mentre i datori di lavoro e i professionisti che li assistono possono accedere al sistema di raccolta delle certificazioni.
Periodo transitorio – Le suddette disposizioni entreranno in vigore dal ventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del previsto D.I.; fino ad allora resteranno in vigore i vigenti obblighi.