12 ottobre 2015

Maxisanzione: reintrodotta la procedura di diffida

Per gli illeciti iniziati prima del 24/9, ma terminati dopo tale data, i datori di lavoro possono avvalersi della procedura di diffida

Autore: Redazione Fiscal Focus
Stop alle sanzioni in caso di mancata consegna ai lavoratori, all’atto dell’assunzione, della dichiarazione sottoscritta contenente i dati di registrazione effettuata nel libro matricola. Analoga esclusione si ha in caso di mancata comunicazione obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 152/1997.

A darne notizia è il Ministero del Lavoro con la nota protocollo n. 16494/2015 fornendo le prime indicazioni operative sulla nuova disciplina della c.d. maxisanzione per lavoro “nero”, da ultima introdotta dall’art. 22 del D.Lgs. n. 151/2015 (c.d. Decreto Semplificazioni).
Sul punto, è stato specificato che per le condotte iniziate e cessate prima del 24 settembre 2015, si applica l’apparato sanzionatorio precedentemente vigente, ivi compresa la fattispecie attenuata di maxisanzione (c.d. affievolita). Mentre per le condotte iniziate sotto la previgente disciplina e proseguite dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo, stante la natura permanente dell’illecito che si consuma al momento della cessazione della condotta, trova applicazione, all’intero periodo oggetto di accertamento, la nuova disciplina ivi compresa la procedura di diffida.

Lavoro nero e maxisanzione – Fino al 23 settembre 2015 la maxisanzione era prevista in cifra fissa (da euro 1.950 a euro 15.600 per ogni lavoratore) oltre a una ulteriore somma variabile (euro 195 di maggiorazione per ogni giornata di lavoro cosiddetto nero). Inoltre, veniva contemplato, nell’ipotesi di “periodo di prova in nero”, un alleggerimento degli importi: rispettivamente 1.300, 10.400 e 39 euro nei casi in cui il lavoratore fosse stato impiegato per un periodo iniziale totalmente in nero, seguito poi dalla regolarizzazione.
Non era possibile avvalersi dell’istituto della diffida mentre se il pagamento avveniva entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica degli estremi della violazione, la sanzione si riduceva (articolo 16, Legge n. 689/81) al doppio del minimo o a 1/3 del massimo (importo più favorevole al trasgressore).

Ora, la nuova normativa contenuta nell’art. 22 del D.Lgs. n. 151/2015 prevede un alleggerimento degli importi ed introduce l’ulteriore meccanismo del cosiddetto scaglionamento, in conseguenza del quale scompare la sanzione “mobile” dei 195 euro su menzionata e viene reintrodotta la possibilità di avvalersi dell’istituto della diffida ex art. 13 D.Lgs. n.124/2004. Quindi, le nuove misure sanzionatorie sono le seguenti:
da 1.500 a 9.000 euro, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro;
da 3.000 a 18.000 euro, in caso di impiego del lavoratore da 31 a 60 giorni di effettivo lavoro;
da 6.000 a 36.000 euro, in caso di impiego del lavoratore in presenza di oltre 60 giorni di effettivo lavoro.
Le sanzioni sono aumentate del 20% in caso di impiego di lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o di minori in età non lavorativa.
Orbene, con la reintroduzione della diffida in materia di c.d. “lavoro nero” viene data al trasgressore la possibilità di pagare la sanzione nella misura minima prevista (1.500, 3000, 6000 euro). Tuttavia, si pone un ulteriore adempimento a carico del datore di lavoro, cioè si richiede in relazione ai lavoratori irregolari ancora in forza presso il datore di lavoro e fatta salva l'ipotesi in cui risultino regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo (“periodo di prova in nero”), la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro non superiore al 50% dell'orario a tempo pieno, ovvero la stipulazione di un contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, nonché il mantenimento in servizio degli stessi per almeno tre mesi.

Chiarimenti MLPS – Alla luce delle disposizioni appena illustrate, il Ministero del Welfare individua come data spartiacque tra la vecchia e la nuova disciplina, il 24 settembre 2015. Quindi, per le condotte iniziate e cessate prima del 24 settembre 2015, si applica l’apparato sanzionatorio precedentemente vigente, ivi compresa la fattispecie attenuata di maxisanzione (c.d. affievolita). Per tali fattispecie non si applica la procedura di diffida introdotta dall’art 22 del decreto legislativo in trattazione, in considerazione dei suoi contenuti sostanziali riferiti, in particolare, al mantenimento in servizio per almeno tre mesi del lavoratore irregolare.
Mentre per le condotte iniziate sotto la previgente disciplina e proseguite dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo, stante la natura permanente dell’illecito che si consuma al momento della cessazione della condotta, trova applicazione, all’intero periodo oggetto di accertamento, la nuova disciplina ivi compresa la procedura di diffida.
Infine, il Ministero del Lavoro rammenta che in quest’ultimo caso non troveranno applicazione le sanzioni di cui all’art. 19, co. 2 e 3 del D.Lgs. n. 276/2003 relative alla mancata comunicazione obbligatoria e alla mancata consegna della lettera di assunzione, espressamente escluse dalla norma.
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