19 dicembre 2012

Mini-ASpI 2012. Quali requisiti per l’accesso?

L’INPS fornisce utili chiarimenti per l’accesso agli ammortizzatori sociali 2012

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Per accedere agli ammortizzatori sociali, esclusivamente per l’anno 2012, si fa riferimento ai vecchi requisiti assicurativi e contributivi dell’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti; mentre la durata e la misura della prestazione saranno calcolate in base alle nuove disposizioni normative relative all’indennità di disoccupazione denominata mini-ASpI. Ne consegue che, indipendentemente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la domanda per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione mini-ASpI riferita a periodi di disoccupazione intercorsi nel 2012 dovrà essere presentata, esclusivamente per via telematica, tra il 1° gennaio e il 2 aprile 2013 (31 marzo e 1 aprile sono giorni festivi). A precisarlo è l’INPS con il messaggio n. 20774 del 17 dicembre 2012 precisando altresì che a breve sarà comunicata la data di disponibilità delle procedure di pagamento.

La mini-ASpI
– Come è noto, la Riforma del Lavoro (L. n. 92/2012) all’art. 2, c. 69, lettera b) ha disposto l’abrogazione dell’art. 7, c. 3, del D.L. n. 86/1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla L. n. 160/1988. Pertanto dal 1° gennaio 2013 non sarà più erogabile l’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti, assorbito appunto dalla mini-ASpI. Tale ammortizzatore sociale sarà operativo a favore di tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito un rapporto di lavoro in forma subordinata.

I requisiti
– Ciò detto, per l’anno 2012, bisogna avere un’anzianità assicurativa di due anni, e almeno 78 giornate di lavoro individuate, indipendentemente dallo stato di inoccupazione del lavoratore richiedente. Mentre la prestazione sarà calcolata prendendo come riferimento il 75% della retribuzione (come regolata dall’art. 2, c. 6 e 7 della L. n. 92/2012) e per una durata pari alla metà delle settimane lavorate nell’ultimo anno (2012), nel limite di quelle disponibili, avendo detratto dal massimale di 52 le settimane lavorate e le settimane non indennizzabili. Inoltre, per evitare la sovrapposizione di liquidazioni di prestazioni aventi uguale natura, ma differente disciplina, la liquidazione della prestazione in argomento avverrà in un’unica soluzione e non mensilmente.

Caso particolare
– Nel caso in cui nel 2013 viene presentata una domanda mini-ASpI, i periodi contributivi utilizzati per una eventuale prestazione “mini-ASpI 2012” e presenti nell’anno precedente la cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, saranno utili ai fini del diritto e del calcolo della retribuzione di riferimento, ma non della durata della prestazione richiesta. Pertanto, nel caso in cui venga presentata nel periodo previsto una domanda “mini-ASpI 2012” successiva ad una domanda mini-ASpI, la Sede dovrà provvedere a: interrompere la liquidazione e/o il pagamento della mini-ASpI; liquidare in via prioritaria la “mini-ASpI 2012”; riliquidare la mini-ASpI da cui saranno detratti i periodi contributivi utilizzati per la “mini-ASpI 2012”; provvedere al recupero di eventuali somme pagate in eccedenza su una delle prestazioni.

Le domande
– Quanto all’inoltro delle domande in via telematica tramite tutti i canali previsti (patronati, portale web INPS – servizi on line per il cittadino, contact center multicanale), l’INPS precisa che per l’acquisizione, l’istruttoria e il calcolo bisogna attendere il 1° gennaio 2013.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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