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Sostegno dell’occupazione - Il 13 agosto 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 188, il D.L. 138 (manovra-bis) che, tra le varie misure per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, prevede al Titolo III quelle a sostegno dell’occupazione.
Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità - In particolare, nell’articolo 8 del Decreto (Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità) viene riconosciuta la piena capacità per i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale, di realizzare specifiche intese finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività.
Le specifiche intese possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione incluse quelle relative:
a. agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;
b. alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;
c. ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
d. alla disciplina dell'orario di lavoro;
e. alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio.
Efficacia dei contratti collettivi - Infine, il comma 3 dello stesso art. 8 ha stabilito che le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori.
Diritto al lavoro dei disabili - L’articolo 9 modifica l’articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di diritto al lavoro dei disabili, di collocamento obbligatorio e regime delle compensazioni mentre l’articolo 10 prevede che i Fondi interprofessionali per la formazione continua possano utilizzare parte delle risorse a essi destinati per misure di formazione a favore di apprendisti e collaboratori a progetto.
Attivazione dei tirocini - L’articolo 11 si occupa dei livelli di tutela essenziali per l’attivazione dei tirocini prevedendo che, fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non potranno avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e potranno essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento dei relativo titolo di studio.
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - Infine l’articolo 12 prevede l’introduzione di due nuovi articoli nel Codice Penale relativi all’Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
Chiunque svolga una attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.