7 marzo 2013

Montanti contributivi. Rivalutato il tasso 2012

Per l’anno 2012 il montante contributivo è pari a 1,011344, con effetto per le pensioni da liquidare per l’anno corrente

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – L’INPS, con il messaggio n. 3936 del 5 marzo 2013, ha comunicato sia i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili sia i coefficienti di rivalutazione per i montanti contributivi (L. n. 335/1995). In particolare, il tasso annuo di capitalizzazione per la rivalutazione dei montanti contributivi relativamente all'anno 2012, è risultato pari a 1,011344. Pertanto, tale tasso ha effetto per le pensioni da liquidare con decorrenza 2013.

Il montante contributivo individuale - Il montante contributivo individuale altro non è che la sommatoria delle quote della retribuzione accantonate ogni anno nel corso della vita lavorativa, elemento fondamentale per il calcolo delle pensioni con metodo contributivo. In altri termini, è la somma di denaro sulla quale viene calcolato l’assegno pensionistico. Al momento della domanda di pensionamento, l'importo del montante individuale, detto montante contributivo finale, viene moltiplicato per un coefficiente di trasformazione sulla base dell'età di pensionamento, per calcolare l'importo della pensione lorda annuale del lavoratore. Per avere un’indicazione dell'importo mensile della pensione è sufficiente dividere per 13 la pensione lorda annuale.

Il versamento dei contributi – Detto montante è stato introdotto in Italia con la Legge 335/1995 (Riforma Dini). Infatti, a partire dal 1996, dalla retribuzione dei lavoratori viene accantonato un importo di contribuzione sulla base di un'aliquota di computo variabile a seconda della tipologia dei lavoratori. Ad esempio, l'aliquota di computo dei lavoratori dipendenti è pari al 33%, ciò vuole dire che ogni mese viene accantonato circa 1/3 della retribuzione imponibile. Si precisa, tra l’altro, che i contributi versati nella fase di accumulo sono contributi figurativi, in altri termini non costituiscono alla formazione di un capitale di proprietà del lavoratore, bensì sono soltanto un dato contabile per calcolare l'assegno pensionistico.

Rivalutazione del montante contributivo
– Al riguardo, occorre specificare che il montante individuale contributivo viene rivalutato al 31 dicembre di ogni anno su base composta, a un tasso di capitalizzazione pari alla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nomale calcolata dall'ISTAT, cioè in base alla crescita della ricchezza nazionale. Dalla rivalutazione viene esclusa la contribuzione dello stesso anno solare. Dunque, il tasso medio annuo, nei cinque anni precedenti il 2012, è pari a 0,011344; pertanto, per le pensioni con decorrenza 1° gennaio 2013 va utilizzato il suddetto coefficiente. Inoltre, al montante così determinato deve essere aggiunta la contribuzione relativa all’anno 2012 e quella versata nel 2013, anteriore alla decorrenza della pensione.

Retribuzioni e redditi pensionabili – L’Istituto previdenziale ha aggiornato altresì (ultima data disponibile è il 31 dicembre 2011) i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili da utilizzare per la liquidazione delle pensioni e dei supplementi di pensione con decorrenza nell’anno 2013. Nel dettaglio, tale coefficiente è stato suddiviso in due quote:
- quota A, pari a 1,0300, valido per le quote di pensione relative alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992;
- quota B, pari a 1,0403, valido per le liquidazione delle quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite posteriormente al 31 dicembre 1992 e fino al 31 dicembre 2011.
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