28 aprile 2015

NASpI. Campo di applicazione ad ampio raggio

Ok alla NASpI in caso di licenziamento disciplinare o risoluzione consensuale

Autore: Redazione Fiscal Focus
Il lavoratore che viene licenziato per motivi disciplinari è ammesso alla fruizione della NASpI. Infatti, tale tipologia di licenziamento non va intesa tout court quale forma di “disoccupazione volontaria”, visto che la misura sanzionatoria adottata mediante il licenziamento non risulta automatica. Pertanto, appare assolutamente conforme considerare le ipotesi di licenziamento disciplinare quale fattispecie della c.d. “disoccupazione involontaria”, elemento imprescindibile per l’applicazione della NASpI.

Il nuovo ammortizzatore sociale unico si applica anche in caso di accettazione della c.d. offerta di conciliazione “agevolata” da ultimo introdotta dall’art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015.

A chiarirlo è stato il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 13/2015.

Il quesito
– La Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori ha avanzato istanza di interpello per avere maggiori delucidazioni in merito al nuovo ammortizzatore sociale unico, che entra in vigore il 1° maggio 2015, per i lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il lavoro: ossia la NASpI (art. 3 del D.Lgs. n. 22/2015).

In particolare, è stato chiesto se il nuovo sostegno economico possa essere riconosciuto anche in favore dei lavoratori licenziati per motivi disciplinari (giusta causa e giustificato motivo soggettivo) e se sia possibile ricomprendere, tra le ipotesi per le quali viene concessa la NASpI, anche i casi di accettazione da parte del lavoratore licenziato dell’offerta economica propostagli dal datore nella c.d. “conciliazione agevolata” ex art. 6, D.Lgs. n. 23/2015.

NASpI – Il nuovo sostegno economico, disciplinato dal D.Lgs. n. 22/2015, è rivolto ai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano perduto involontariamente il lavoro, con esclusione di quelli a tempo indeterminato delle P.A. e degli operai agricoli (OTD e OTI).
La NASpI, inoltre, è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale sottoscritta presso la Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) in seno al tentativo obbligatorio di conciliazione introdotto dalla Riforma Fornero (art. 1, co. 40 della L. n. 92/2012) e rimasto in vigore per i lavoratori nei cui confronti non trova applicazione la disciplina del nuovo contratto a tutele crescenti.

Disoccupazione involontaria – Prima di rispondere al quesito esposto, il Ministero del Welfare sottolinea come, a differenza della disciplina normativa sull’ASpI, all’interno della quale il Legislatore aveva tassativamente individuato le fattispecie in cui non fosse possibile fruire del trattamento indennitario, la NASpI non ha indicato alcuna ipotesi di esclusione. Pertanto, appare assolutamente conforme considerare le ipotesi di licenziamento disciplinare quale fattispecie della c.d. “disoccupazione involontaria” con conseguente riconoscimento della NASpI.
Infatti, il licenziamento disciplinare non va inteso tout court quale forma di “disoccupazione volontaria”, visto che la misura sanzionatoria adottata mediante il licenziamento non risulta automatica. Ciò in ragione del fatto che l’adozione del provvedimento disciplinare è sempre rimessa alla libera determinazione e valutazione del datore di lavoro e costituisce esercizio del potere discrezionale” (v. Cass. n. 4382/1984) senza trascurare, peraltro, l’aspetto dell’impugnabilità del licenziamento stesso che nelle opportune sedi giudiziarie potrebbe essere ritenuto illegittimo.

Offerta di conciliazione
– Positiva è la risposta anche per quanto concerne l’applicazione della NASpI in caso di accettazione della c.d. offerta di conciliazione “agevolata” da ultimo introdotta dall’art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015. Tale norma, in particolare, prevede la possibilità per il datore di lavoro di offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (60gg dal ricevimento da parte del lavoratore della comunicazione di licenziamento), un importo esente da imposizione fiscale e contributiva pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità.
L’importo sarà erogato mediante assegno circolare. L’accettazione comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario.

Il Ministero del Lavoro giunge a tale conclusione in quanto l’accettazione dell’offerta non muta il titolo della risoluzione del rapporto di lavoro che resta il licenziamento e comporta, per espressa previsione normativa, esclusivamente la rinuncia all’impugnativa dello stesso. Pertanto, non modificando il titolo della risoluzione del rapporto, tale fattispecie debba intendersi pur sempre quale ipotesi di disoccupazione involontaria conseguente ad atto unilaterale di licenziamento del datore di lavoro.
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