Il D.Lgs. n. 22/2015 all’art. 1 ha introdotto un nuovo ammortizzatore sociale unico per i lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il lavoro. Come si è più volte affermato, la nuova tutela è rivolta ai lavoratori dipendenti e andrà a sostituire dal 1° maggio 2015 gli ammortizzatori sociali oggi vigenti introdotti dalla Riforma Fornero: ossia l’ASpI e la mini ASpI. Le differenze tra le due prestazioni, come già trattato nelle pagine di
Fiscal-focus.info (
NASpI vs ASpI: ecco le differenze), sono numerose e saranno destinate ad avere un impatto non trascurabile. La NASpI, infatti, seppur da un primo confronto sull’importo sembra poter vantare un importo più sostanzioso in quanto è possibile contare su una maggiore anzianità contributiva, in alcuni ambiti risulta essere più penalizzante rispetto all’ASpI.
Infatti, unificando le due indennità sotto il cappello della nuova NASpI, la riforma ha annullato tutte quelle peculiarità e particolarità che riuscivano a rispondere in modo puntuale alle reali esigenze del mercato del lavoro italiano.
Requisiti e periodi neutri – Iniziamo dai requisiti di accesso. Per accedere alla NASpI è necessario che i lavoratori abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: stato di disoccupazione (art. 1, co. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 181/2000); almeno 13 settimane di contribuzione, nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione; 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Il possesso di tali requisiti minimi ha da subito sollevato le prime perplessità degli operatori, tant’è che il Ministero del Lavoro è dovuto immediatamente intervenire mediante un comunicato stampa, con il quale ha chiarito il diritto alla nuova prestazione in presenza di periodi di Cassa integrazione a zero ore o di altri periodi non utili ai fini del soddisfacimento del requisito contributivo (per esempio malattia senza integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro) che risultino immediatamente precedenti la cessazione del rapporto di lavoro.
A tal proposito, è stato evidenziato che i suddetti eventi saranno considerati, come avveniva in precedenza, periodi
neutri e determineranno un ampliamento, pari alla loro durata, del quadriennio all'interno del quale ricercare il requisito necessario di almeno tredici settimane di contribuzione.
Allo stesso modo, quanto al nuovo requisito introdotto dalla recente disciplina, consistente nel poter far valere almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo verrà ricercato nei dodici mesi immediatamente precedenti gli eventi sopra richiamati, anche qui considerati periodi neutri.
Gli stagionali – Un aspetto estremamente penalizzante che si creerà con l’entrata in vigore della NASpI, riguarda i lavoratori stagionali. Come appena accennato, la NASpI viene corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ma ai fini del calcolo della durata
non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo a erogazione delle prestazioni di disoccupazione. A parole sembra filare tutto, ma calando la teoria a un caso pratico, la situazione cambia notevolmente.
Si pensi per esempio a un lavoratore che viene licenziato dopo 3 anni di lavoro: potrà percepire 18 mesi di NASpI. Per contro, un lavoratore il cui rapporto cessa dopo sei mesi (ad esempio un stagionale da aprile a settembre) potrà percepire solamente 3 mesi di disoccupazione.
Tecnicamente si potrebbero prendere a base di computo i periodi di occupazione degli anni precedenti, ma gli stessi, molto facilmente, saranno stati utilizzati per la richiesta di disoccupazione dell'anno precedente.
Accrediti contributivi – Altro aspetto da tenere in considerazione riguarda l’accredito della contribuzione figurativa, disciplinato dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/2015. In particolare, al co. 1 viene stabilito che tale contribuzione può essere calcolata entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpI per l'anno in corso.
Differente è anche il calcolo della contribuzione figurativa, in quanto le retribuzioni utili non sono conteggiate se sono inferiori alla retribuzione media pensionabile.