Premessa - La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9907 del 14 marzo 2012, Sezione V Penale, ha stabilito che non è punibile il marito che insulta sul blog la dirigente d’azienda che a sua volta si era rivolta a sua moglie con “espressioni irriguardose” e poi l’aveva licenziata. Ciò in quanto “la causa di non punibilità della provocazione sussiste non solo quando il fatto ingiusto altrui integra gli estremi dell’illecito civile o penale, ma anche quando esso sia lesivo di regole comunemente accettate nella civile convivenza” (art 599 c.p.).
La vicenda – Il fatto riguarda una dirigente d’azienda milanese che, dopo aver licenziato una dipendente con “espressioni irriguardose”, è stata vittima di sostanziosi commenti sferzanti sul blog da parte del marito della lavoratrice licenziata.
La sentenza – I giudici di legittimità, dunque, hanno rigettato il ricorso presentato dalla persona offesa dalle ingiurie, risultata vincitrice in primo grado, avendo ottenuto la condanna dell’insolente per ingiuria e diffamazione, ma sconfitta in Appello, dal momento che nel caso di specie era stata individuata l’esistenza della scriminante di cui all’art. 599 c.p. Infatti, la Corte di Cassazione ha ritenuto provocatorio il comportamento della dirigente amministrativa dell’azienda dove lavorava la moglie che non solo aveva proferito all’indirizzo della donna espressioni irriguardose, ma poi l’aveva licenziata con modalità ritenute illegittime, tant’è che il licenziamento era stato impugnato con ricorso al giudice del lavoro. D’altro canto, è anche pacifico che in tema di riconoscimento dell’esimente della provocazione, il fatto ingiusto altrui possa costituire provocazione anche se diretto verso persona diversa da colui che reagisce, ma a costui legata da particolare rapporto, come quello di coniugio. Pertanto, nel caso di specie il commento sferzante pubblicato dal marito sul blog è stato ritenuto legittimo, benché le offese fossero indirizzate alla moglie.
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