2 marzo 2012

P.A. Stop alla trattenuta a titolo TFR

La sentenza del TAR Calabria sancisce il divieto di trattenere il contributo pari al 2,50%, a titolo TFR, sull’80% della busta paga
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa –La notizia che molti dipendenti della Pubblica Amministrazioni attendevano da tempo è finalmente arrivata per mezzo della sentenza n. 564/2012 del TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria. Infatti, viene sancito che è assolutamente illegittimala trattenuta, pari al 2,50% sull’80% dello stipendio, operata dall’INPDAP per l’accantonamento della buonuscita. La decisione è giunta dopo un’accurata analisi dell’art. 2120 c.c., il quale chiarisce che il lavoratore non è tenuto a contribuire al fondo T.F.R. insieme al datore di lavoro, giudicando quindi illegittima la predetta ritenuta. Pertanto, il T.A.R. Calabria giunge a due conclusioni: la prima riguarda l’interruzione immediata del prelievo in busta paga; la seconda invece, condanna le P.A. alla restituzione di quanto trattenuto dal 1° gennaio 2011 fino ad oggi.

La vicenda –Per capire meglio la vicenda occorre tornare indietro di due anni, dove l’art. 12, c. 10, della L. n. 122/2010, di conversione al D.L. n. 78/2010, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2011 tutti i trattamenti di fine servizio comunque denominati vengano determinati sulla base dell’art. 2120 del c.c. Sempre nello stesso anno, l’INPDAP è intervenuta con una circolare (la n. 17/2010) per fare chiarezza in merito, ponendo uno spartiacque sulle regole da applicare prima e dopo il 1° gennaio 2011. Infatti, viene stabilito che fino al 31 dicembre 2010, si applicavano le vecchie regole, ossia l’applicazione del prelievo del 2,50% sull’80% della retribuzione; mentre a decorrere dal 1° gennaio 2011 si operava l’aliquota del 6,91% alla retribuzione utile. Ora, però, anche dopo il cambio di disciplina del T.F.R., le P.A. hanno continuato a praticare ai lavoratori la ritenuta del 2,50% sull’80% della retribuzione, ossia il 2% sull’intero stipendio.

La sentenza –Alla luce di quanto esposto, il T.A.R. Calabria, acquisite le ragioni delle parti, stabilisce che la ritenuta per il trattamento di fine servizio non sarà più del 9,60% sull’80% della retribuzione (gravante nella misura del 7,10% sul datore di lavoro e del 2,50% sul lavoratore), bensì del 6,91% sull’intera retribuzione. Ne consegue che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la P.A. non ha più motivo di effettuare la predetta ritenuta a carico dei dipendenti pubblici. Pertanto, si accolgono tutte le richieste avanzate dal ricorrente, che prevedono sostanzialmente:
- l’accertamento dell’illegittimità del perdurare del prelievo del 2,50% sull’80% della retribuzione;
- la condanna nei confronti della P.A. a restituire tutti gli accantonamenti già eseguito dal 1° gennaio 2011 ad oggi.

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