7 giugno 2016

Part-time agevolato: come compilare l’UniEmens

Autore: redazione fiscal focus
I dipendenti che intendono fruire del nuovo meccanismo del part-time agevolato, che consente di accedere alla pensione in maniera più graduale, a vantaggio del ricambio generazionale nel mondo del lavoro, comporta una serie di adempimenti in capo del datore di lavoro; a partire dalla valorizzazione del flusso UniEmens, che risulta ovviamente differente rispetto a quando il lavoratore prestava la propria attività a tempo pieno.
Dunque, una volta espletate tutte le procedure necessarie per la concessione del contratto a tempo parziale, le aziende (o i professionisti che le assistono) saranno tenute a presentare le dichiarazioni retributive e contributive UniEmens relative ai periodi di competenza da giugno 2016, la cui scadenza è fissata al 31 luglio 2016.
Come accennato poco fa, il lavoratore, in considerazione della riqualificazione del rapporto di lavoro, dovrà essere valorizzato come un dipendente a tempo parziale, valorizzando mensilmente l’elemento:
• “Qualifica2” in cui sarà indicata la tipologia (orizzontale, verticale, misto);
• “PercPartTime” in cui sarà indicata la percentuale di part-time prevista dal contratto di lavoro (40-60%);
• “PercPartTimeMese” in cui sarà indicata la percentuale di part-time del mese da determinare in base alla effettiva articolazione dell’orario di lavoro.
Nell’elemento “CodiceEvento”, invece, bisogna apporre il codice di nuova istituzione “PTA” che identificherà l’assenza di prestazione analogamente a quanto avviene per gli eventi a tutela figurativa.
La retribuzione “persa” corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata nel mese riferita all’evento “PTA” sarà dichiarata nell’elemento “DiffAccredito”. È bene tenere presente che bisogna includere le quote di gratificazione annuali e periodiche spettanti al lavoratore se nello steso mese avesse lavorato normalmente secondo le modalità in uso per la determinazione del dato in caso di CGO e CGS.
L’inclusione delle voci ultramensili nella determinazione della retribuzione “persa” trae origine dalla natura di beneficio della fattispecie considerata. Per gli eventi l’art. 40 della L. 4 novembre 2010 n. 183 lega l’accredito all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore in caso di prestazione lavorativa nel mese in cui si colloca l'evento, mentre il beneficio (“part-time agevolato”) di cui all’art. 1, comma 284, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 riconosce la contribuzione figurativa commisurandola alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.
Nel primo caso “normale retribuzione che sarebbe spettata nel mese”, nel secondo “retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata”.
Quindi, considerato che il beneficio fa riferimento ad un arco temporale virtualmente pluriennale (e non ad un’assenza limitata) esso deve necessariamente riferirsi anche alle quote di gratificazione annuali e periodiche spettanti al lavoratore qualora nello stesso periodo avesse lavorato in regime di full-time.
Altra precisazione importante da fare riguarda la valorizzazione dei periodi di competenza del mese di maturazione del requisito anagrafico; in tal caso, il datore di lavoro dovrà determinare il valore di “DiffAccredito” sulla base della retribuzione “persa” effettiva del mese tenendo conto della reale prestazione non effettuata. In particolare, qualora la maturazione del predetto requisito avvenga il 18 del mese il valore della dovrà essere parametrato ai primi 18 giorni e non all’intero mese.

Nell’ipotesi di continuazione del rapporto di lavoro successivamente al giorno di maturazione del requisito anagrafico - anche in caso di decorrenza di pensione dal primo del mese successivo - la determinazione del valore della retribuzione “persa” corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata non dovrà tenere conto delle giornate lavorative che si collocano nel periodo compreso tra la data di maturazione del requisito e la fine del mese.
In merito alla valorizzazione delle settimane:
• in caso di part-time orizzontale tutte le settimane saranno valorizzate con “2”, (perché tutte caratterizzate da imponibile e retribuzione “persa”);
• in caso di part-time verticale dovranno essere valorizzate con “1” le settimane integralmente non lavorate in ragione del part-time perché l’accredito figurativo deve operare nel solo periodo non lavorato. Qualora la settimana sia parzialmente lavorata in ragione del part-time verticale (ci si riferisce all’evenienza in cui il contratto abbia previsto l’effettuazione della prestazione solo in alcuni giorni della settimana) la corretta valorizzazione sarà “2”.

I medesimi principi di valorizzazione dovranno essere applicati ai lavoratori con accredito di anzianità contributiva in giorni ovvero a decorrere dall’estensione generalizzata del calendario giornaliero.
Altro elemento di nuova istituzione è il “bonus 284” in “DatiParticolari”; in tale campo sarà necessario riportare le seguenti notizie utili a riconciliare la fruizione mensile con la domanda di accesso al beneficio:
• “ImportoBonus”, ossia l’importo retributivo escluso dall’imponibile; il valore è pari alla contribuzione IVS a carico del datore di lavoro riferita alla prestazione lavorativa non effettuata nel mese;
• “IdCertificazione”, ossia l’identificativo della certificazione del diritto a pensione per l’accesso al beneficio.

Infine, si vuole porre all’attenzione il fatto che la presenza nel mese di un’assenza corrispondente ad altro evento con tutela figurativa non determina la diminuzione della quota di “retribuzione persa” riferita all’evento “PTA”. Pertanto, anche nell’evenienza che il mese sia interamente non retribuito in ragione di assenza corrispondente ad altro evento con tutela figurativa (es. MAL), l’evento “PTA” con relativa “DiffAccredito” dovrà essere ugualmente dichiarato senza subire decurtazioni generate dal diverso evento che ha comportato l’assenza totale di prestazione lavorativa.
Il beneficio viene mantenuto in caso di operazioni societarie che determinano il trasferimento del lavoratore (codice cessazione 2 e codice cessazione 2T). Per consentire alle procedure gestionali di riconoscere il datore di lavoro subentrante è essenziale che il transito avvenga utilizzando correttamente i codici di cessazione richiamati.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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