6 marzo 2012

Part-time. La mancata riparametrazione non è incostituzionale

Qualora è prevista una specifica disciplina per i lavoratori part-time, non si viola la Costituzione

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa –La Corte di Costituzione, con la sentenza n. 36 del 23 febbraio 2012, ha stabilito che, anche se potrebbe essere prevista una specifica disciplina per il part-time in merito al meccanismo di riparametrazione della retribuzione minima giornaliera, questo non significa che sia incostituzionale.

La vicenda –La vicenda riguarda una lavoratrice che aveva chiesto all’INPS, prima in sede amministrativa e poi in sede giurisprudenziale, il pagamento dell’indennità ordinaria di disoccupazione, poiché era rimasta disoccupata a partire dal 4.12.1996 e aveva lavorato per nove ore settimanali nel biennio precedente, per 52 settimane nell’anno 1995 e per ventisei settimane nel 1996. L’Istituto previdenziale, però, aveva respinto tale richiesta, richiamando per il calcolo dei contributi necessari per ottenere il beneficio richiesto un’anzianità contributiva di almeno un anno nel biennio anteriore alla presentazione della domanda. Al riguardo, la parte privata aveva sostenuto una possibile interpretazione estensiva dell’art. 1, c. 4, del D.L. n. 338/1989, che prevede l’applicazione di un meccanismo di riparametrazione della retribuzione minima giornaliera, in base alla quantità di lavoro effettivamente prestato.

Le tesi a confronto –Secondo la ricorrente, tale criterio legale di riparametrazione su base oraria doveva estendersi anche al lavoro part-time in sede di determinazione della quantità di contributi settimanali utili per ottenere la prestazione previdenziale che, per il lavoro a tempo pieno, sarebbe stata limitata al caso in cui la retribuzione settimanale, su cui tali contributi erano calcolati, non fosse inferiore al 40% dell’importo minimo del trattamento mensile di pensione a carico del F.P.L.D. L’INPS, invece, diversamente opinando la disciplina interpreta che, essendo discriminatoria nei confronti dei lavoratori a tempo parziale, non si sarebbe sottratta a censure di illegittimità costituzionale.

La sentenza –La Corte di appello di Bologna dà ragione all’INPS. Infatti, in base alle disposizioni sopra richiamate, le stesse si applicano anche ai lavoratori dipendenti, senza alcuna distinzione, prevedendo un’unica soglia minima retributiva per l’accesso all’indennità di natura previdenziale, con riguardo sia ai lavoratori a tempo pieno sia a quelli a tempo parziale; il che, in effetti, può rendere per questi ultimi più difficile il conseguimento di detta soglia minima, avuto riguardo al più ridotto livello di reddito, conseguente al minore orario praticato. Tuttavia, ha osservato la Corte che, se tale rilievo richiederebbe per il lavoro a tempo parziale una disciplina specifica, questo risultato non può essere conseguito con l’intervento di tipo additivo sollecitato dall’ordinanza di rimessione. Diverse potrebbero essere le soluzioni possibili ma, in proposito, come la Corte Costituzionale ha più volte affermato, la mancanza di una soluzione costituzionalmente vincolata, peraltro in un settore caratterizzato da ampia discrezionalità del legislatore nel bilanciamento dei diversi interessi contrapposti, comporta l’inammissibilità della questione.
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