24 gennaio 2012

Part-time. Maggiore autonomia alle parti

Il nuovo contratto part-time dà la possibilità di regolamentare le clausole a livello individuale

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Maggiore autonomia alle parti! È questo in sostanza il motto che trapela da alcune interpretazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito alla regolamentazione del contratto a tempo parziale (il c.d. part-time). Infatti, per stabilire le clausole, rese più flessibili ed elastiche grazie alla recente Legge di Stabilità 2012 (183/2011), non occorre necessariamente l’intervento del CCNL, ma basta semplicemente l’accordo tra le parti.

La Legge di Stabilità 2012 – Come è noto, la recente Legge di Stabilità 2012 (L. n. 183/2011), al c. 4 dell’art. 22 ha previsto importanti incentivi in merito alla stipulazione del contratto part-time. Infatti, con la normativa vigente, entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio u.s., sarà più facile per il lavoratore chiedere il part-time, in quanto esso prevede clausole più “flessibili” (durata della prestazione stessa) ed “elastiche” (variazione nel tempo della prestazione).Inoltre, essi potranno essere liberamente stabilite tra le parti, nel rispetto sempre e comunque di quanto eventualmente stabilito dalla contrattazione collettiva.Questa novità supera di fatto la Riforma Damiano L. n. 247/2007,in quanto sino ad ora la possibilità di stipulare il part-time era subordinata alla necessaria previsione della contrattazione collettiva. Pertanto, con tali disposizioni, il legislatore ha reintrodotto la medesima disciplina in vigore fino al 2007, che consentiva appunto alle parti di poter concordare le clausole flessibili ed elastiche in assenza di regolamentazione del CCNL. Infatti, il legislatore abroga espressamente le lettere a) e b) del c. 44 dell’art. 1 della L. n. 247/2007 (Riforma Damiano), reintroducendo le disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo parziale di cui all’art. 3, c. 7 e 8 del D.Lgs. n. 61/2000. Pertanto, a norma di legge, è previsto ora che “le parti del contratto di lavoro a tempo parziale” e non più “i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative […]”, possono concordare le citate clausole anche se alle condizioni previste dalla stessa norma.

I vantaggi – Naturalmente tale flessibilità comporta indubbi vantaggi sia da una parte che dall’altra, in quanto consentono una migliore gestione della prestazione lavorativa che, in caso contrario, risulta essere espressamente legata ad accordi che, di volta in volta, le parti debbano concordare. Pertanto, con la normativa vigente viene concessa la possibilità di spostare la collocazione temporale della prestazione lavorativa (nel caso di clausola flessibile) ovvero richiedere una maggiore prestazione nei contratti di tipo verticali e misto (clausola elastica), senza la necessità di un consenso fra le parti. Infatti, basta la sola richiesta del datore di lavoro in quanto il lavoratore lo ha già concesso in occasione della stipula del contratto di lavoro.

Variazione del contratto di lavoro - Altra novità introdotta dalla L. n. 183/2011 è rappresentato dall’obbligo da parte del datore di lavoro di dare un preavviso di almeno 2 giorni nel caso in cui intenda procedere alla variazione in aumento della prestazione lavorativa o modificare la collocazione temporale della stessa. Inoltre, lo stesso comma 4 dell’art. 22 della Legge di stabilità, modificando l’art. 5 comma 1 del D.lgs. 65/2000, elimina l’obbligo di convalida da parte della DPL della trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale, per cui sarà sufficiente il solo accordo scritto fra le parti.
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