16 luglio 2014

Part-time verticale. Le ferie vanno ridotte in proporzione

Le giornate di ferie spettanti ai lavoratori part time a tempo verticale devono essere proporzionalmente ridotte rispetto a quelli a tempo pieno

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Un lavoro a tempo parziale distribuito su 5 giorni di lavoro anziché 7 settimanali, si configura come part-time verticale e non orizzontale. Ne deriva che il numero di giornate di ferie fruibili dai lavoratori interessati, deve essere proporzionalmente ridotto rispetto a quello spettante ai lavoratori a tempo pieno. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza 3/7/2014, n. 15216.

Il caso – La vicenda riguarda un contenzioso instaurato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e alcuni dipendenti dell’Avvocatura dello Stato di Venezia; questi ultimi, in sostanza, titolari di dipendenti con rapporto di lavoro part-time, articolato nella prestazione di 30 ore lavorative distribuite su cinque giorni settimanali, assumendo che detto rapporto di lavoro doveva essere qualificato come part-time orizzontale (nonostante la diversa qualificazione datane dall'Amministrazione), sostenevano di avere diritto ad un numero di giornate feriali pari a quelle godute dai lavoratori a tempo pieno. Il Giudice di primo grado aveva accolto la domanda; sulla stessa linea si pronunciava la Corte d'Appello che, nel respingere l’appello dell'Amministrazione, confermava la sentenza di primo grado. Contro la sentenza d’appello proponeva ricorso per cassazione l’Amministrazione, sostenendo che, per calcolare i giorni di ferie spettanti a lavoratori in part-time verticale, come nei casi di specie, occorre effettuare la proporzione rispetto al numero di giornate annuali lavorate (su sei giorni alla settimana) dai dipendenti a tempo pieno.

La sentenza – Gli Ermellini danno ragione alla Presidenza del Consiglio. Innanzitutto, è stato chiarito che anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, il rapporto lavorativo del dipendente pubblico si qualifica a tempo parziale orizzontale nei casi in cui, a seguito del contratto individuale del dipendente, la riduzione dell'orario rispetto al tempo pieno si rifletta su alcuni o su tutti i giorni lavorativi, dato questo che ne segna la distinzione dal part-time verticale, che ricorre negli altri casi, in cui invece la riduzione dell'orario lavorativo si articola su alcuni soltanto dei giorni della settimana, del mese e dell'anno, determinando una modifica nell'ordine e nella successione della giornate lavorative. Successivamente la Suprema Corte, nell’analizzare il CCNL applicabile, ha osservato che a Venezia, con accordo locale, era stata in effetti stabilita la possibilità per i dipendenti a tempo pieno di fruire di articolazioni dell'orario lavorativo su cinque giorni settimanali, attraverso la turnazione dei lavoratori per la copertura del servizio al sabato, con successivo riposo da fruirsi nella settimana successiva. Tale possibilità, proprio perché tale e alla luce dell'inequivoco tenore del ricordato accordo integrativo per l'Avvocatura dello Stato ("di norma...su sei giorni”), si pone – per gli Ermellini - come situazione derogatoria rispetto all'orario "normale", articolato appunto in sei giornate lavorative settimanali. Ne consegue che il rapporto dei lavoratori in parola, configuratosi nella prestazione di un numero di ore lavorative inferiori a quelle ordinarie, distribuite su soltanto cinque giornate lavorative settimanali, va qualificato non già come part-time orizzontale, bensì verticale; con l'ulteriore conseguenza che il numero di giornate di ferie fruibili dai lavoratori interessati, in base al disposto del CCNL comparto ministeri del 1999, ddebbaeve essere proporzionalmente ridotto rispetto a quello spettante ai lavoratori a tempo pieno.
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