Premessa – Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a seguito della risposta ad interpello n. 16/2011, concernente la problematica afferente il mancato godimento o pagamento entro le scadenze indicate dalla contrattazione collettiva dei permessi per riduzione di orario (c.d. R.O.L) e per ex festività, tramite la nota circolare del 3 giugno 2011 fornisce alcuni chiarimenti in ordine al significato da attribuire alla locuzione “termine ultimo di godimento dei permessi” cui collegare l’insorgenza dell’obbligazione contributiva.
R.O.L. – I permessi per Riduzione di Orario di Lavoro costituiscono un istituto di natura contrattuale, la cui regolamentazione risulta ascrivibile alla disponibilità delle parti nell’ambito della loro autonomia negoziale. L’istituto suddetto consente al lavoratore di astenersi dall’espletamento della prestazione lavorativa, senza tuttavia subire una decurtazione sulla misura della retribuzione. Tale riduzione, determinata in relazione alle mansioni svolte dal lavoratore, si attua mediante la concessione di permessi orari, la cui durata può anche coincidere con una o più giornate lavorative. Nell’eventualità che il lavoratore non possa godere dei ROL in uno specifico arco temporale generalmente coincidente con la fine dell’anno di riferimento, è prevista la possibilità di erogare una indennità sostitutiva. Quest’ultima viene calcolata prendendo come parametro la retribuzione corrisposta al momento della scadenza del termine stabilito per la fruizione.
La nota ministeriale in linea con le più recenti pronunce della giurisprudenza della Corte di Cassazione e con le circolari INPS, la n. 186/1999 e n. 15/2002, ritiene possibile agevolare forme più flessibili di godimento dei permessi per ROL in modo tale che non sia preclusa alla contrattazione collettiva anche aziendale e alle parti individuali del rapporto, la determinazione di un termine più ampio per la fruizione dei permessi suddetti, rispetto a quello stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale del settore di riferimento.
Termine ultimo – Secondo quanto esplicitato dalla nota succitata, il termine ultimo di godimento dei permessi in questione, cui collegare l’insorgenza della relativa obbligazione contributiva, può essere fissato dalla fonte contrattuale collettiva, sia di livello nazionale che aziendale, cha da quella individuale. Inoltre la nota specifica che nell’interpello n.16/2011 non vi è alcuna previsione di obbligatoria registrazione sul Libro Unico del Lavoro della valorizzazione previdenziale dei ROL scaduti e non goduti. Pertanto, se il datore di lavoro decide di assolvere al solo obbligo contributivo, non è applicabile alcune trattenuta al dipendente, mancando l’erogazione della somma corrispondente che, dunque, non troverà valorizzazione nel LUL.
Versamento tardivo od omesso- In caso di tardivo od omesso versamento dei contributi per la mancata fruizione o per la omessa valorizzazione monetaria dei ROL, nessuna sanzione pecuniaria amministrativa potrà essere irrogata per omessa o tardiva registrazione sul LUL, che recherà l’annotazione della avvenuta fruizione dei permessi ovvero della corrisposta indennità sostitutiva soltanto nel mese che le parti avranno concordemente pattuito.
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