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Premessa - Prorogato il termine per la trasmissione telematica delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte dei medici competenti. Infatti l’adempimento - scaduto il 30 giugno 2013 – dovrà essere effettuato entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di avvenuta costituzione della piattaforma informatica predisposta dall'INAIL. La novità è rilevabile nel decreto del 6 agosto 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2013.
Comunicazione dati sanitari – In particolare, stiamo parlando dei dati contenuti nell’allegato 3B del decreto del 9 luglio 2012, i quali in base a tale decreto dovevano essere trasmessi dai medici competenti entro il termine del 30 giugno 2013. Tuttavia, a seguito delle segnalazioni delle difficoltà di accesso e utilizzo della piattaforma informatica predisposta per la trasmissione dei dati in commento, il ministro della Salute di concerto con il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali ha concesso ai medici competenti un ulteriore periodo di tempo per adempiere agli obblighi informativi e consentire un'adeguata lettura sulla rispondenza, in chiave epidemiologica, su scala regionale e nazionale, dei dati richiesti.
La proroga – A tal proposito, il decreto del 6 agosto 2013 ha specificato che “entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di avvenuta costituzione della piattaforma informatica predisposta dall'INAIL, ed entro il primo trimestre di ciascun anno successivo, il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni dell'anno di riferimento relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria, utilizzando a tal fine l'allegato II del presente decreto”. Ora, considerato che la proroga del periodo di sperimentazione consente anche di verificare l'efficacia delle procedure informatiche di raccolta e trasmissione dei dati e i contenuti dell'allegato 3B, al fine della programmazione e valutazione dell'attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, sentite le associazioni scientifiche del settore, con successivi decreti emanati ai sensi dell'art. 40, comma 2-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, possono essere apportate modifiche relative ai contenuti degli allegati 3A e 3B e alle modalità di trasmissione dei dati.