Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Premessa – Il Ministero dell’Economia e delle Finanze fa finalmente luce sull’ingarbugliata questione delle agevolazioni concesse ai lavoratori sui premi di produttività 2012. Infatti, di recente l’Ufficio relazioni con il pubblico del M.E.F, rispondendo via mail ad un quesito avanzato da un dipendente infastidito con il proprio datore di lavoro che non riteneva corretto assegnare la detassazione sui premi di produttività senza un decreto di attuazione, ha chiarito che la detassazione degli straordinari e dei premi di produttività, sperimentata nel periodo 2009-2011, può considerarsi valida anche per l’anno in corso senza che il M.E.F. emani alcun decreto attuativo. Pertanto, conclude l’Urp del M.E.F., per le modalità applicative della detassazione, bisogna far tutt’ora riferimento alla circolare n. 3/2011 dell'Agenzia delle Entrate.
La Legge di Stabilità 2012 – La diatriba nasce dall’art. 33, c. 12, della L. n. 183/2011 (c.d. “Legge di Stabilità 2012), il quale aveva stabilito che le misure sperimentali per l’incremento della produttività, fossero prorogate anche per tutto il 2012 e che a tal fine venisse emanato un apposito decreto attuativo che definisse i requisiti di accesso all’agevolazione. Se non fosse per il chiarimento dell’Urp del M.E.F., sulla detassazione dei premi produttività 2012 non poteva essere applicata l’aliquota agevolata sulle somme percepite dai dipendenti del settore privato per lavori volti ad incrementare la produttività aziendale, con il rischio dunque di dover poi procedere con una serie di conguagli. Tuttavia, sorge un problema a questo punto. A quanto ammonta l’importo massimo assoggettabile all’imposta e il limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non può usufruire dell’agevolazione fiscale dei premi produttività? Risposta che rimarrà sicuramente disillusa fino all’emanazione del tanto atteso decreto.
Circolare n. 3/2011 A.E. – Dunque, fino ad allora è bene prendere come base di riferimento la circolare n. 3/2011 dell’Agenzia delle Entrate, la quale ha stabilito, per l’anno 2011, che l’aliquota agevolata sugli emolumenti percepiti dai dipendenti del settore privato legati a incrementi di produttività, è pari al 10% con limite reddituale di accesso al beneficio innalzato a € 40.000 (prima il limite era fissato a € 35.000). Per tale agevolazione non serve alcun documento cartaceo, in quanto sarà il datore a certificare nel modello Cud rilasciato ai dipendenti, che gli importi sono erogati in attuazione di un accordo o di un contratto collettivo territoriale o aziendale e a fornirne prova, se richiesta. Pertanto, vale il principio generale di libertà di azione sindacale sancito dall’articolo 39 della Costituzione. Infine, le forme di lavoro per le quali è possibile fruire della detassazione sono lo straordinario (sia a forfait sia “in senso stretto”), il tempo parziale, il lavoro notturno e quello festivo, le indennità di turno e le maggiorazioni per lavoro normalmente prestato in base a un orario articolato su turni, sempre che siano correlate a incrementi di produttività, competitività e redditività. Per quanto riguarda invece, i lavoratori in somministrazione, le modalità di applicazione dell’agevolazione dovranno essere determinate dai contratti collettivi aziendali o territoriali applicati dall’utilizzatore.