Premessa – L’attesa è finalmente terminata. Dopo svariati mesi di incomprensione e di continue richieste di detassazionedel lavoro straordinario e dei premi di produttività, i lavoratori dipendenti del settore privato potranno applicare anche per quest’anno l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale, con l’aliquota del 10%. Ciò grazie alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 125 (30 maggio 2012) del D.P.C.M. del 23 marzo 2012, che individua sia l’importo massimo assoggettabile all’imposta sostituiva sia il limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non può usufruire della tassazione sostitutiva.
La proroga –Come è noto, la proroga trae origine dalla “Legge di Stabilità 2012” (art. 33, c. 12, L. n. 183/2011), la quale aveva previsto che le misure sperimentali per l’incremento della produttività, fossero prorogate anche per tutto il 2012 e che a tal fine venisse emanato un apposito decreto attuativo che definisse i requisiti di accesso all’agevolazione. Decreto che inspiegabilmente ha tardato a essere pubblicato in Gazzetta creando non pochi problemi, in quanto i lavoratori non hanno potuto godere fin dall’inizio dell’anno dell’aliquota agevolativa sulle ore di straordinario o sui premi di produttività, bensì sono stati costretti ad adottare quella ordinaria, riducendo di conseguenza il netto in busta paga.
I limiti –Il decreto in questione è formato da un solo articolo, che fissa i limiti di applicabilità della detassazione del salario di produttività. Infatti, il limite massimo su cui calcolare l’imposta sostitutiva è stato fissato in 2.500 euro, nettamente inferiore rispetto al tetto massimo fissato lo scorso anno, quando il limite era di 6.000 euro. Possono accedere, inoltre, al regime agevolato chi nel 2011 è risultato beneficiario di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 30.000 euro, comprese le somme eventualmente assoggettate alla stessa imposta sostitutiva. Lo scorso anno invece, potevano applicare l’aliquota del 10% chi nel 2010 era titolare di redditi di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro. Pertanto, è possibile affermare che vi è stato, sia una notevole riduzione del regime di agevolazione e sia una riduzione della platea che potranno accedervi, visto che il tetto massimo è sceso di ben 10.000 euro.
Le voci detassabili –Al riguardo, è utile richiamare la circolare n. 3 dell’Agenzia delle Entrate, che ha in pratica ampliato la platea delle voci retributivi detassabili all’aliquota agevolativa del 10%, vale a dire: lo straordinario (sia a forfait sia “in senso stretto”), il tempo parziale, il lavoro notturno e quello festivo, le indennità di turno e le maggiorazioni per lavoro normalmente prestato in base a un orario articolato su turni, sempre che siano correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, nonché al trend economico o agli utili dell’impresa. Tuttavia, vi è un vincolo nelle predette voci retributivi i quali, in pratica, per poter essere detassati devono derivare da accordi collettivi aziendali o territoriali. Nonostante ciò l’istituto è stato molto utilizzato, tant’è che la copertura finanziaria è stata prorogata anche per quest’anno.
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